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Concorrenza sleale

 

La concorrenza è il fondamento del mercato ma affinché la concorrenza sia lecita è innanzitutto fondamentale che la competizione tra aziende si svolga secondo i principi della correttezza professionale.

La condotta illecita, definita "concorrenza sleale", si manifesta mediante atti volti a ledere gli interessi delle altre aziende concorrenti. La concorrenza sleale si sviluppa mediante l'utilizzo di metodi contrari all'etica commerciale e trova il fondamento del suo divieto nella necessità di imporre alle imprese regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna di esse tragga vantaggi a discapito delle altre nella diffusione e nella collocazione dei propri prodotti.

I requisiti necessari per la configurazione della concorrenza sleale sono:

1) il soggetto danneggiato deve essere un imprenditore;

2) l'imprenditore danneggiato deve operare in concorrenza con l'imprenditore sleale, anche qualora non occupino lo stesso settore.

Come si manifesta la concorrenza sleale?

Al fine della configurazione della fattispecie di concorrenza sleale, è necessario verificare che l'imprenditore danneggiante abbia violato il precetto dell'art. 2598 del Codice Civile, il quale dispone che "compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

Si configurano anche quali condotte di concorrenza sleale le seguenti fattispecie:

1) Atti di denigrazione: consistono nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente idonei a determinarne il suo discredito ovvero nell'appropriazione di pregi di prodotti commercializzati dai concorrenti o di pregi delle imprese concorrenti stesse.

Un chiaro esempio è la cosiddetta "pubblicità iperbolica" con la quale un soggetto tende ad accreditare, attraverso espressioni come "il più", "il vero", "l'unico", "il solo", l'idea che il proprio prodotto sia l'unico a possedere determinate qualità (non oggettive) che, invece, vengono implicitamente negate ad altri concorrenti.

2) Dumping: si tratta della sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti finalizzata all'eliminazione degli imprenditori concorrenti.

3) Storno di dipendenti: è l'iniziativa mediante la quale un imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative (normalmente di natura professionale qualificata) di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente.

Come difendersi dalla concorrenza sleale?

E' possibile difendersi conferendo un incarico investigativo all'agenzia Luca D'Agostini Investigazioni, la quale al termine delle indagini svolte rilascerà una relazione tecnico investigativa redatta sulla propria carta intestata e corredata della totalità delle prove emerse nel corso delle indagini. Così sarà possibile utilizzare la relazione tecnico investigativa dell'agenzia Luca D'Agostini Investigazioni depositandola unitamente al ricorso dinanzi al Tribunale competente per territorio: l'art. 2599 del Codice Civile prevede che "La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti".

Parallelamente ai rimedi giudiziali, ne esistono altri di tipologia extra-giudiziale dove è sempre possibile depositare la relazione tecnico investigativa dell'agenzia Luca D'Agostini Investigazioni: si tratta della denuncia all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che, in caso di riscontrata infrazione a seguito di un'indagine, provvederà a convocare le parti ed a cercare una soluzione stragiudiziale.

In caso di accertamento di atti sleali, le predette giurisdizioni possono applicare le seguenti sanzioni: l'interruzione degli atti "sleali", l'eliminazione degli effetti degli atti sleali posti in essere ed il risarcimento dei danni cagionati ai concorrenti.

In merito a quest'ultimo punto, si precisa che l'art. 2600 del Codice Civile stabilisce che "Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni".

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