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Tre episodi di violenza in vent'anni sulla moglie non sono maltrattamenti in famiglia

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Tre episodi di violenza in vent'anni sulla moglie non sono maltrattamenti in famiglia.

Tre episodi di violenza sulla moglie in vent’anni non integrano il reato di maltrattamenti in famiglia. 
 
Lo ha chiarito la Cassazione: secondo i giudici, infatti, in tale ipotesi mancherebbe l’abitualità del comportamento vessatorio.
 
Ferma infatti la possibilità che la condotta integri altri e diversi reati, affinché invece si possa parlare di “maltrattamenti in famiglia” sono necessari i seguenti presupposti: 
 
- una condotta consistente in aggressioni fisiche o vessazioni o manifestazioni di disprezzo tali da ledere l’integrità fisica o morale della persona
 
- che tali comportamenti non siano episodici, ma abituali.
 
Alla luce di ciò, secondo la Suprema Corte, tre episodi spalmati in vent’anni non denotano abitualità nella condotta lesiva. Manca quindi una volontà sopraffattrice da parte dell’imputato, idonea ad abbracciare le diverse azioni e a ricollegare ad unità i singoli episodi di aggressione.

 

Il contribuente si è trasferito ad un indirizzo sconosciuto? Valida la notifica dell'accertamento con il solo avviso nell'albo del Comune

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Il contribuente si è trasferito ad un indirizzo sconosciuto? Valida la notifica dell'accertamento con il solo avviso nell'albo del Comune.

Se l'assenza è "assoluta", non c'è obbligo di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
La notificazione dell'accertamento eseguita con la "procedura degli irreperibili" è ritualmente effettuata mediante l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 cpc nell'albo comunale, senza necessità di spedizione di alcuna raccomandata informativa, e si considera perfezionata per il destinatario nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Questo il verdetto finale della sentenza n. 6102 del 16 marzo, con la quale la Cassazione ha confermato i propri precedenti in tema di interpretazione del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del Dpr 600/1973.
Le fasi di merito
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio di Aversa relativamente a Irpef e Ilor per l'anno 1995.
L'adito giudice dichiarava inammissibile il ricorso per tardività.
L'appello della parte privata veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 145/2005, che confermava la tardività dell'originario gravame sul rilievo che, ai sensi del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, il termine per la proposizione del ricorso in caso di notificazione eseguita secondo la procedura ivi disciplinata ("rito degli irreperibili") decorre dall'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo comunale.
Nella specie, poiché il termine per l'impugnazione, calcolato ai sensi della predetta norma, era iniziato a decorrere il 27 dicembre 2002 e i sessanta giorni utili per il gravame erano spirati il successivo 25 febbraio 2003, doveva ritenersi tardivo il ricorso proposto il 1° aprile 2003.
Il ricorso in Cassazione e la sentenza della Corte suprema
Avverso la sentenza di merito di secondo grado, l'interessato proponeva ricorso alla Corte di cassazione, al quale resisteva con controricorso l'Agenzia delle entrate.
Nel gravame veniva lamentata la violazione del combinato disposto degli articoli 140 cpc e 48 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, nonché falsa applicazione dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, affermandosi che, ai sensi del citato articolo 140, per il perfezionamento della notificazione, occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso del deposito e spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito).
La Corte ha peraltro respinto le doglianze del ricorrente, confermando la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del Dpr 600/1973, è ritualmente effettuata - quando nel comune nel quale la notifica deve eseguirsi non v'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente - mediante l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 cpc nell'albo comunale, "senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 8363 del 1993, 7120 e 9922 del 2003, 7773 del 2006)".
Considerazioni
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari, contenuta nell'articolo 60 del Dpr 600/1973, opera un rinvio alle regole fissate dagli articoli 137 e seguenti del cpc, stabilendo peraltro alcune regole particolari per la materia fiscale.
Laddove, all'atto dell'esecuzione della notifica, l'interessato (o altro soggetto idoneo a ricevere l'atto per suo conto) non venga momentaneamente reperito nel luogo (esattamente individuato) in cui la notifica stessa deve essere effettuata, viene attivato il procedimento di cui all'articolo 140 cpc.
In questi casi, piuttosto frequenti nella pratica, nei quali il destinatario dell'atto è soltanto "temporaneamente" assente (si pensi a chi, per motivi di lavoro, è assente per buona parte della giornata dalla propria abitazione) e pertanto si verifica una situazione di irreperibilità "relativa", l'agente notificatore, in ossequio al citato articolo 140, "deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".
In sostanza, la notifica ex 140 presuppone che, pur essendo conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, non si sia potuta eseguire la consegna dell'atto perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove, tuttavia, non risulti trasferito: in breve, il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario è stato esattamente individuato, ma la copia da notificare non può essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale (quali, come detto, la momentanea assenza del destinatario medesimo, ovvero l'incapacità o il rifiuto di ricevere l'atto da parte di altri possibili consegnatari).
Il concetto di irreperibilità - di cui alla rubrica dell'articolo 140 cpc - va, pertanto, inteso in senso "relativo", dovendo a esso attribuirsi il significato di "assenza temporanea" dal luogo in cui il destinatario comunque risiede.
Di contro, quando - come nella fattispecie esaminata dalla sentenza 6102/2011 - l'ufficiale notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, si verifica una situazione di irreperibilità "assoluta" e la notifica può essere eseguita ai sensi del primo comma, lettera e), dell'articolo 60 del Dpr 600/1973.
Questa norma - che costituisce l'equivalente dell'articolo 143 cpc ("Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti"), disposizione inapplicabile in materia tributaria, stante quanto previsto dalla lettera f) del primo comma dell'articolo 60 in questione - prevede che "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione".
La procedura in parola, cosiddetta "degli irreperibili", risulta applicabile soltanto laddove il destinatario della notifica risulti trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici, e pertanto la sua residenza, dimora o domicilio siano sconosciuti e tale ignoranza non possa essere superata con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, in relazione al caso concreto, dall'ordinaria diligenza.
In particolare, il procedimento ex articolo 60, primo comma, lettera e), secondo quanto confermato anche dall'odierna sentenza, non prevede la spedizione dell'avviso dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'articolo 140 cpc, trattandosi di formalità non prescritta dalla norma (e, comunque, inutile, perché per quanto detto non esiste un recapito cui indirizzare la comunicazione).
Nel caso di utilizzo del procedimento "degli irreperibili", la notificazione, nei confronti del destinatario, e "ai soli fini della decorrenza del termine per ricorrere", si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione nell'albo comunale dell'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 cpc in busta chiusa e sigillata (v. Cassazione, sentenze 14664/2006, 9922/2003, 3140/1998, 8363/1993).
 

Impugnazione del licenziamento

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Impugnazione del licenziamento.

Termine Impugnazione Licenziamento
 
Il lavoratore ha l’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni a pena di decadenza.
 
Dal 31 dicembre 2011 l’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato
 
Il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
 
Il termine di impugnazione è insuscettibile di interruzione o di sospensione.
 
Nel caso in cui l’impugnazione del licenziamento avvenga direttamente con ricorso al giudice del lavoro, è necessario che tanto il ricorso quanto il decreto di fissazione dell’udienza di discussione siano notificati entro i 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
 
La mancata impugnazione del licenziamento nel termine di decadenza legale preclude l’accertamento dell’illegittimità del recesso ai fini della tutela sia reale che risarcitoria, in quanto viene a mancare il presupposto necessario.
 
Impugnazione del licenziamento e ricorso al giudice del lavoro.
 Novità “Collegato lavoro”
 
 «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
 
L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso”
 
Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

 
Forma della Impugnazione
 
L’impugnazione può avvenire con qualsiasi atto scritto, giudiziale o stragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.
 
L’atto di impugnazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che esso non può essere dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale

 
Impugnazione del licenziamento tramite telegramma
 
Con riguardo al caso di utilizzazione di un telegramma dettato attraverso l’apposito servizio telefonico per l’intimazione del licenziamento, il requisito della forma scritta deve ritenersi sussistente qualora – in caso di contestazione – sia provata, anche per mezzo di testimoni o presunzioni, la effettiva provenienza del telegramma dall’apparente autore della dichiarazione, così come la forma scritta richiesta per il licenziamento (e per l’impugnazione stragiudiziale dello stesso) è integrata dalla consegna dell’ordinario telegramma all’ufficio postale, da parte del mittente o per suo incarico, oppure dalla sottoscrizione da parte del mittente.
 
Cassazione n.10291/2005

 
Impugnazione del licenziamento tramite fax
 
L’impugnazione può avvenire anche tramite fax. Quest’ultimo rientra tra quelle riproduzioni meccaniche che l’articolo 2712 c.c. afferma costituire piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità
 


Impugnazione Licenziamento
 
Divieto prova testimoniale
 
L’impugnazione stragiudiziale, ex art. 6 l. n. 604 del 1966, è un atto negoziale unilaterale e ricettizio, per il quale la legge richiede la forma scritta “ad substantiam” e che pertanto non può essere dimostrato attraverso il ricorso alla prova testimoniale
 
Cassazione n. 11059/2000
 
 
Tribunale Imperia – Tribunale Sanremo

 
Nel caso di licenziamento intimato verbalmente
 
Il licenziamento intimato verbalmente, in quanto inefficace, è sottratto all’onere di impugnazione nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 l. n. 604 del 1966 e consente al lavoratore di agire in giudizio per far valere il vizio senza limiti di tempo, essendo imprescrittibile l’azione volta a farne dichiarare la nullità.
 
Tribunali Trapani 11 agosto 2004
 

 
 

La locazione commerciale

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La locazione commerciale.

Durata
La durata minima della locazione è di anni 6 + 6 anni di primo rinnovo obbligatorio. Per le locazioni alberghiere la durata minima è di anni 9 + 9 anni di primo rinnovo obbligatorio.
Alla prima scadenza però, rispettivamente dopo i primi sei o di nove anni, il locatore, in caso di particolari condizioni, può esercitare la facoltà di diniego del rinnovo.
Se non è pattuita la durata oppure è pattuita una durata inferiore, si applica la durata minima stabilita per legge.
E' ammesso che le parti prevedano comunque una durata superiore a quella legale, comunque però non superiore a 30 anni.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. La transitorietà è un requisito che deve essere indicato chiaramente nel contratto.


Canone
Il canone è pattuito liberamente dalle parti.
Il canone può essere rinegoziato solo al termine della seconda scadenza contrattuale ( 6 + 6 anni, oppure 9 + 9) solo se è stata inviata regolare disdetta (rispettivamente 12, o 18 mesi prima della scadenza).
Aggiornamento ISTAT: il canone è aggiornabile annualmente, nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT, solo s'è previsto espressamente nel contratto.


Disdetta
La disdetta deve essere inviata 12 mesi prima della scadenza del contratto (18 in caso di locazione alberghiera).
La disdetta va inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di di mancato, o tardivo, invio della disdetta il contratto si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 6 anni (9 anni in caso di locazione alberghiera).
Quando si tratti di negare il rinnovo alla prima scadenza, nella lettera di disdetta deve essere riportato chiaramente il motivo del mancato rinnovo. Pena la nullità.
Motivi per negare il rinnovo alla prima scadenza
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può negare il rinnovo del contratto  soltanto per i seguenti motivi:
Qualora il locatore intenda
a) Qualora il locatore intenda adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) Qualora il locatore intenda adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) Qualora il locatore intenda demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. 
Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191 ), modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628.
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati ai punti precedenti, sul quale la disdetta è fondata.
Se il locatore non adempie a tutte dette prescrizioni il contratto s'intende rinnovato alle medesime condizioni.


Recesso del conduttore
E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.


Recesso del locatore
Il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
Indennità di avviamento commerciale
L’indennità d'avviamento è disciplinata dall’art.34 L.392/78 che dice:

Art. 34 - Indennità per la perdita dell'avviamento:

In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianali, e alberghiero, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 legge 392/78, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma.
L'indennità deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

La sublocazione
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
L'indennità di locazione sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.


Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.
In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.
Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.


Diritto di prelazione
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.


Diritto di riscatto
Qualora il proprietario non provveda a notificare al conduttore la volontà di vendere l'immobile, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.


Uso diverso da quello pattuito
Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.


Fallimento del conduttore o del locatore
Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione, ne subentra il curatore fallimentare.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore fallimentare può in qualunque momento recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso. Nel caso che il curatore e il locatore non siano d'accordo, sarà il giudice delegato a stabilire l'importo. Il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'art. 2764 del c.c.

 

Vademecum anti usura

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Vademecum anti usura.

L’usura consiste nello sfruttare il bisogno di denaro di una persona per procurare a se stessi un forte guadagno illecito. In pratica, l’usura è il reato che commette chi concede prestiti a tassi di interesse molto elevati e superiori a quelli consentiti dalla Legge.

Le dimensioni del fenomeno sono difficili da definire perché a fronte di pochi che denunciano la propria situazione, molti cercano ancora di affrontarla senza chiedere aiuto, nonostante lo Stato abbia varato leggi efficaci a sostegno sia di chi è in difficoltà economiche, sia di chi è soggetto ad usura.

L’usura è la manifestazione di un disagio sociale che trova un terreno fertile di sviluppo soprattutto nel microcosmo delle piccole aziende e si intreccia con le pratiche illegali poste in essere da soggetti malavitosi e, specie nelle regioni dell’Italia meridionale, con quelle della criminalità organizzata.

Per individuare i tassi di interesse illegali occorre tener conto del Tasso Effettivo Globale Medio (detto in abbreviato TEGM), che è l’interesse annuale praticato in media dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le tabelle dei TEGM sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e sui siti internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it – Vigilanza – Contrasto all’usura) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.dt.tesoro.it – Prevenzione reati finanziari – Antiusura – Categorie operazioni creditizie e tassi).

Per ogni categoria di prestito è calcolato il relativo TEGM.

Un tasso di interesse richiesto per un prestito è contrario alla legge e costituisce, pertanto, reato di usura, quando supera il cosiddetto “tasso soglia”, che si calcola aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto (25 %), cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

In ogni caso la differenza tra il “tasso soglia” (calcolato utilizzando la formula suddetta) ed il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) non può essere superiore ad otto punti percentuali.

Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal DL 70/2011 (convertito nella legge n. 106/2011), che ha modificato l’art. 2, comma 4 della legge 108/96.

Per una migliore comprensione del metodo di calcolo dei tassi usurai, si riportano, di seguito alcuni esempi pratici:

1) Ipotizzando un tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia pari al 4%, il tasso soglia usura sarà del 9 %, così calcolato:

tasso medio 4% + 25 % di 4 (1,00) + 4 = tasso soglia usura 9,00%.

2) Ipotizzando un tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia pari al 10 %, il tasso soglia usura sarà del 16,50 %, così calcolato:

tasso medio 10% + 25 % di 10 (2,50) + 4 = tasso soglia usura 16,50%.

Bisogna altresì tener conto che, come detto, la differenza tra il tasso soglia usura (come sopra calcolato) ed il tasso medio applicato non deve superare gli 8 punti percentuali.

Ad esempio, ipotizzando un tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia pari al 18 %, il tasso soglia usura sarà del 26 %, così calcolato:

tasso medio 18% + 25% di 18 (4,50) + 4 = 26,50% .

Poiché la differenza tra il valore risultante dalla formula (26,50%) ed il tasso medio (18 %) è maggiore di otto, il tasso soglia usura si riduce al 26 % (18 + 8).

A titolo esplicativo si riportano i tassi effettivi globali medi ed i corrispondenti tassi soglia, rilevati dalla Banca d’Italia ai sensi della legge n. 108/96, riferiti al trimestre 1° ottobre 2011 / 31 dicembre 2011:

Si espone, di seguito, il metodo di calcolo del tasso soglia riferito a due categorie di operazioni:
 - conti correnti garantiti e non garantiti fino a € 5.000,00:

tasso medio 11,07% + 25% di 11,07 % (2,7675) + 4 = 17,8375 (tasso soglia);
 - credito “revolving” fino a € 5.000,00:

tasso medio 17,34 % + 25 % di 17,34 % (4,335) + 4 = 25,675.

Poiché la differenza tra il valore risultante dalla formula (25,675 %) ed il tasso medio (17,34 %) è maggiore di otto, il tasso soglia si riduce a 25,340 % (17,34 + 8).

Si consiglia, per il futuro, di consultare le tabelle aggiornate dei tassi effettivi globali medi e dei relativi tassi soglia, pubblicate ogni tre mesi sui siti internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it – Vigilanza – Contrasto all’usura) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.dt.tesoro.it – Prevenzione reati finanziari – Antiusura – Categorie operazioni creditizie e tassi).

Per avere informazioni ed assistenza è possibile consigliarsi, oltre che alle Forze di Polizia, anche con le Associazioni dei commercianti, degli imprenditori, degli artigiani.

Come si diventa vittime di usura

Quasi sempre, si diventa vittime del reato di usura quando la stessa vittima, al fine di risolvere un proprio problema finanziario, si rivolge ad un soggetto segnalato da un amico, da un conoscente, da un personaggio incontrato per strada, il quale offre e promette tutto quello che la persona in difficoltà vuol sentirsi dire in quel determinato momento.

Alla base di una vicenda di usura vi è quindi, di norma, l’errata convinzione da parte della vittima di poter risolvere le proprie difficoltà finanziarie, anche momentanee, rivolgendosi ad un usuraio.

Di fatto, colui che offre denaro con interessi sproporzionati o superiori ai limiti previsti dalla legge non sarà mai un “amico”, ma anzi si rivelerà ben presto come un “carnefice” il quale, oltre ad arricchirsi con pratiche illegali, priverà gradualmente la povera vittima dei propri beni e della propria azienda, espropriandola dei mezzi di sostentamento.

Pertanto, anche se il prestito usuraio può costituire un rimedio (ad esempio, evita il protesto di un assegno), esso è sempre provvisorio ed avvia la vittima ad una sicura rovina.

Si può diventare vittime degli usurai in vari modi:

- avviando, in un momento di crisi economica, un’attività senza disporre di adeguati capitali iniziali o in mancanza di un’adeguata formazione e basandosi unicamente sul denaro avuto in prestito da una banca;
 - qualora si tenti, pur in momento di difficoltà finanziaria, di mantenere l’impresa esistente o di ampliare l’attività aziendale senza disporre di adeguate risorse economiche;
 - qualora non si riesce a mantenere un rapporto equilibrato tra il proprio reddito ed il tenore di vita, assumendo debiti superiori alle proprie possibilità, giungendo ad un livello insostenibile di indebitamento;
 - qualora la passione smodata per i giochi d’azzardo o i giochi a premio (lotterie, giochi elettronici, ecc.) diventi una vera e propria dipendenza, tale da ricorrere al prestito usuraio finalizzato al proseguimento compulsivo del gioco.

Non appena la vittima “cade nella rete” dell’usuraio, questi inizia, anche con l’ausilio di tecniche intimidatorie, a pretendere la restituzione del denaro prestato, applicando tassi di interesse elevatissimi, calcolati su base mensile, settimanale e, a volte, anche giornaliera.

Si entra quindi in una spirale perversa in cui i sentimenti predominanti sono da un lato la paura di non essere in grado di assolvere agli impegni assunti e conseguentemente di dover subire le ritorsioni minacciate dall’usuraio e, dall’altro, la vergogna di ammettere di essere stati tanto sprovveduti; situazione che, il più delle volte, porta chi la subisce ad isolarsi ed a chiudersi in sé stesso.

Con il passare del tempo la vittima si convince di non avere alternative: solo l’usuraio, al momento del bisogno, lo ha “aiutato”; ed anche se man mano gli toglie il patrimonio e la serenità, l’usuraio può, comunque, “dargli” ancora qualcosa; magari ulteriore denaro, in cambio dell’ennesimo assegno che nessun altro più accetta.

Soltanto la vittima può liberarsi denunciando l’usuraio. In questo modo l’usurato riacquista la propria indipendenza. E ricomincia a vivere.

Come riconoscere l’usuraio

Negli ultimi anni alla tradizionale attività dell’usuraio si è affiancata quella di vere e proprie organizzazioni le quali agiscono anche avvalendosi di persone “insospettabili”.

Inoltre, per l’aggravarsi delle difficoltà di tante piccole e piccolissime aziende, causate dall’attuale contesto recessivo dell’economia, è cresciuto sensibilmente il numero delle vittime di usura che svolgono un’attività economica: agli usurai ci si rivolge non solo per affrontare emergenze familiari ma anche per ottenere finanziamenti da utilizzare nell’impresa.

E’ indispensabile, dunque, diffidare sempre di chi propone soluzioni che appaiono rapide ed informali, al di fuori degli ordinari circuiti del credito.

Il classico usuraio di quartiere assume di norma la figura del “benefattore” che svolge la sua attività di prestito illegale in un ambito ristretto e con soggetti ben conosciuti, ma a volte può avere le sembianze di un amico, di un conoscente frequentato nell’ambiente di lavoro che convince mentendo sulle personali esperienze.

Nelle sale da gioco si può incontrare “l’usuraio di giornata” , che approfitta dell’immediata necessità di chi vuole subito rifarsi di una perdita proseguendo impulsivamente a giocare d’azzardo, accettando il costo giornaliero del raddoppio della somma ricevuta in prestito.

L’usura si può nascondere anche in contesti apparentemente legali, come nel caso di attività che sembrano di finanziamento, ma che, invece, celano finalità illecite A tal proposito bisogna sempre controllare che la società che propone il credito sia iscritta presso la Banca d’Italia (il numero di registrazione è sempre riportato nel messaggio pubblicitario); verificare se esiste nell’elenco della Banca d’Italia (reperibile sul sito internet: www.bancaditalia.it – Vigilanza – Intermediari ed altri operatori); diffidare delle società che indicano come unico recapito una utenza mobile.

Come reagire all’usura

Per non cadere nelle mani degli usurai, non si deve restare soli e quindi bisogna rivolgersi con fiducia alle Istituzioni, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni di categoria, per cercare di affrontare e risolvere i problemi finanziari senza cadere nella trappola degli usurai.

Qualora un soggetto sia già caduto nelle mani degli usurai, deve vincere la paura delle minacce e delle ritorsioni, presentando la denuncia presso l’Autorità Giudiziaria o qualsiasi presidio delle Forze di Polizia.

Solo in questo modo la vittima di usura avrà la possibilità di riprendere la sua attività imprenditoriale senza condizionamenti e con il sostegno economico dello Stato.

E’ importante denunciare l’usura poiché è un reato che può essere efficacemente contrastato solo con la collaborazione di chi ne è vittima e, più la vittima collabora, meglio si può combatterla.

Nel processo la testimonianza dell’usurato è decisiva. Per questo motivo le norme emanate dallo Stato in materia cercano di incoraggiare la denuncia delle vittime.

Per acquisire utili informazioni è possibile contattare, oltre che tutti gli Uffici delle Forze di Polizia, il numero verde dell’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura: 800999000.

Sarà possibile in tal modo ottenere tutte le indicazioni utili al caso concreto.

 
 
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