Sei mesi di stop all'avvocato che propone all'ex controparte il ricorso per il ristoro da processo-lumaca
Sei mesi di stop all'avvocato che propone all'ex controparte il ricorso per il ristoro da processo-lumaca.
Solo l'Ordine individua le condotte passibili di sanzione disciplinare: no all'offerta di prestazioni personalizzate.
Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito "professionale" è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale e nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non può sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciare le fattispecie di illecito che si vengono a configurare, sovrapponendosi così alle valutazioni espresse dal Cnf. E' quanto dispone la Suprema corte che rigetta il ricorso di un avvocato, intentato contro la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione per la violazione degli articoli 19 e 37 del codice deontologico, 1261 Cc, 7, 41, canone I, e 43 canone III del codice deontologico e 1713 Cc.
I fatti:
Inutili sono le contestazioni dell'avvocato contro le disposizioni del Consiglio, che lo ritengono colpevole di aver proposto all'ex controparte il conferimento del mandato per iniziare una causa finalizzata all'equo indennizzo contro il processo "lumaca", violando il divieto di offerta di prestazioni personalizzate a persona determinata per specifico affare; come se non bastasse, il professionista opera anche contro lo stesso cliente che si è "autoprocacciato", utilizzando il mandato sul quale ha redatto un inesistente patto di quota lite con un compenso manifestatamente iniquo (70 per cento a lui, 30 al cliente). A nulla vale presentare il ricorso in Cassazione, poiché quest'ultima deve limitarsi soltanto ad una valutazione di ragionevolezza degli addebiti disciplinari: spetta infatti solo all'Ordine l'individuazione delle condotte che costituiscono il fatto illecito, che la legge definisce con una mera clausola generale, vale a dire "mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale". L'avvocato dovrà rassegnarsi ad appendere la toga al chiodo per sei lunghi mesi.




