Informazioni
Aree di intervento
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Indagini contro pedofilia |
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 Rivolgendoti alla Luca D’Agostini Investigazioni, potrai avvalerti della competenza e professionalità di un pool di esperti del settore al fine di individuare eventuali reati di pedofilia. La relazione finale e tutto il materiale video-fotografico realizzato potranno essere usati in sede giudiziaria. Luca D’Agostini Investigazioni è in grado di offrire anche un sostegno psicologico e legale in relazione all’indagine svolta. - In Italia il reato è disciplinato dalla legge 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale.
- Successivamente è stata emanata la legge 269/1998, che introduce "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
La legge 269/1998 è stata recentemente aggiornata dalla legge n. 38 del 2 marzo 2006 (38/2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, recante titolo: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet" (legge che modifica la precedente normativa in particolare adeguandola ai recenti accordi internazionali e alla decisione quadro europea). Queste le principali novità: - inasprimento delle pene
- ampliamento della nozione di pedo-pornografia e del suo ambito
- modifica dell'art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile): viene punito chi compie atti sessuali, in cambio di denaro o di altra utilità, con minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni (precedentemente l’età era compresa tra i 14 e i 16 anni)
- obbligo per i tour operator che organizzano i viaggi di inserire in modo evidente, sui cataloghi e sui documenti forniti agli utenti, la dicitura: "la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
- introduzione della pedo-pornografia virtuale. Le pene previste (dagli art. 600 ter e 600 quater del codice penale) per i reati di pedo-pornografia si possono applicare – seppure diminuite di un terzo – anche alle immagini virtuali. Per immagini virtuali si intendono quelle realizzate ritoccando foto di minori o parti di esse "con tecniche di elaborazione grafica (...) la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
- agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pedo-pornografico anche virtuale. L'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito.
- introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori.
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