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Indagini Molestie e Stalking

 

Molestie

La norma prevista e punita dall’articolo 660 codice penale prevede che "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516".

Purtroppo negli ultimi anni si è assistito progressivamente ad un continuo sviluppo del reato in questione, soprattutto effettuato per il tramite del telefono (tramite telefonate o messaggi di testo). Una circostanza sulla quale, preliminarmente, bisogna effettuare una riflessione è data dal fatto che spesso questa tipologia di reato è analizzato sulla base della denuncia della vittima, la quale rappresenta l'unica testimonianza su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza (di condanna o di assoluzione).

Sul punto, va tenuta in considerazione quella giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte di Cassazione in ragione della quale viene ritenuto che la testimonianza della persona offesa, pur non soggiacendo ai canoni ermeneutici di cui all'articolo 192.3 codice procedura penale, debba essere oggetto di un particolare vaglio critico, poiché proveniente da soggetto portatore di interessi antagonisti con quelli dell'imputato. Ciò soprattutto se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo penale e quindi detiene un rilevante interesse, anche economico, all'esito del processo.

La testimonianza della persona offesa solitamente è tenuta in scarsa considerazione di per sé (ai fini di valutarne la coerenza e la sua intrinseca logicità), anche e soprattutto, alla luce di altre testimonianze che possono confermare quanto rappresentato.

A questo scopo, è utile di avvalersi di prove fornite dall'agenzia investigativa Luca D'Agostini Investigazioni, prove valide in sede giudiziarie e confermate in qualità di test dal dott. Luca Leonardo D'Agostini, titolare dell'agenzia investigativa. La prova così fornita diverrebbe determinante per far valere e/o difendere i propri diritti in sede giudiziaria.

Ai fini della configurazione del reato di cui all'articolo 660 codice penale, il comportamento penalmente rilevante deve essere "petulante", ovvero deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. A tal fine quindi, le attività dell'agenzia investigativa Luca D'Agostini Investigazioni saranno direzionate a raccogliere tutti questi elementi caratteristici.

Stalking

Purtroppo come per il reato di molestie, anche il reato di stalking è sempre di maggiore attualità.

Il termine stalking è un termine inglese importato nell'ordinamento italiano e contemplato nel codice penale all'art. 612 bis. Il reato di stalking è stato introdotto nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n°11 del 2009, poi convertito in legge n°38/2009.

L'art. 612 bis del codice penale riporta quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Come si evince chiaramente per configurarsi tale reato, vi deve essere una condotta reiterata, ripetuta, costante nel tempo e tale condotta deve avere ad oggetto minacce e violenze da parte di un soggetto definito "stalker" nei confronti di una determinata vittima e tale condotta deve causare nella stessa un continuo stato d'ansia e di paura; un costante timore per se o per una persona a se vicina; alterazione del proprio stato di vita.

Spesso capita che si rivolgono all'agenzia investigativa Luca D'Agostini Investigazioni persone che vivono in un condominio le quali lamentano comportamenti molesti, ostili e persecutori da parte di altri condomini. Ebbe anche in questo caso si configura il reato di stalking. Infatti alla base di qualunque forma di stalking c'è un comportamento molesto e persecutorio il quale ingenera nella vittima un danno di tipo psicofisico. Nel caso specifico si può parlare di "stalking condominiale", cioè di quel tipo di comportamento illecito (minacce, atti vandalici, molestie reiterate e continue nel tempo) posto in essere da un condomino nei confronti degli altri coinquilini o di un soggetto nei confronti del proprio vicinato tanto da ingenerare negli stessi un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

Tale tipo di reato previsto dall'art. 612 bis c.p. è stato esteso anche al mondo condominiale con la famosa prima sentenza della Suprema Corte di Cassazione la numero 20895 del 25 maggio 2011 la quale è stata seguita dalla più recente sentenza la numero 26878/2016.

Di fondamentale importanza quando si è vittima del reato penale di stalking è sporgere al più presto denuncia presso le competenti autorità giudiziarie. Per il reato di stalking la legge prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni, con possibili aggravanti come ad esempio il fatto che lo stalker abbia un legame con la vittima (tipicamente coniuge o ex coniuge), oppure se il reato viene commesso ai danni di un minorenne. Anche in questo caso però sono fondamentali le prove da presentare contestualmente alla denuncia, altrimenti  quanto affermato da chi effettua la denuncia stessa può rappresentare l'unica testimonianza su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza (di condanna o di assoluzione). Per questo motivo, per dare forza e consistenza ad una denuncia per il reato di stalking contattate immediatamente Luca D'Agostini Investigazioni, un'agenzia specializzata in questo tipo di indagini e reperimento prove.

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