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Paradosso

Una premessa è doverosa farla! Quanto segue non vuole essere un elemento di polemica, né, tantomeno un ulteriore fatto a sostegno di una logica qualunquistica che vede l’Italia come un paese laddove le cose non funzionano come dovrebbero; anzi, proprio per la sua eccezionalità, quanto segue dimostra invece che il sistema funziona; ma si sa: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Affermato quanto sopra, si passi al titolo del presente articolo: “PARADOSSO”.

Cos’è dunque un “Paradosso”?

Il lemma deriva dal greco παρά (contro) e δόξα (opinione) che l’enciclopedia Treccani così definisce: affermazione, proposizione, tesi, opinione che, per il suo contenuto o per la forma in cui è espressa, appare contraria all’opinione comune o alla verosimiglianza e riesce perciò sorprendente o incredibile.

Ed è appunto sorprendente o incredibile quanto segue!

In un piccolo paese della provincia romana, nella mansarda asservita alla principale abitazione di una tranquilla signora di mezza età, Elisa, insegnante di italiano da poco in pensione, convivono il figlio insieme alla fidanzata.

Un giorno i due ragazzi litigano furiosamente e la ragazza, Anna, nello scendere, incrocia Elisa e non si sa per quale ragione la insulta pesantemente.

Dopo un po', Elisa sente suonare il citofono. Sono i Carabinieri che richiedono la sua presenza in strada in quanto, gli stessi, chiamati dalla proprietaria della pizzeria, Antonella, che si trova nel piazzale antistante alla casa di Elisa, erano intervenuti poiché Antonella aveva visto Anna danneggiare l’autovettura di Elisa.

Dopo gli adempimenti -normalmente chiamati, di rito- Elisa viene invitata a sporgere querela.

Il giorno successivo Elisa va in caserma e lì querela Anna in quanto aveva saputo dagli stessi Carabinieri chi era stata l’autrice dei danni riportati dalla macchina.

La sera, mentre era a casa, Elisa riceve una telefonata dalla madre di Anna che invita Elisa a rimettere la querela in quanto, non avendo visto Anna personalmente danneggiare la macchina, sarebbe stata passibile di una denuncia per calunnia.

Spaventata da tale prospettiva, Elisa, il giorno successivo, si reca nuovamente in caserma e lì rimette la querela nei confronti di Anna.

Qui inizia il calvario di Elisa.

I Carabinieri, essendo venuti a conoscenza che l’autovettura di Elisa era coperta da assicurazione contro atti vandalici, ipotizzano, a questo punto, una truffa in danno dell’assicurazione perpetrata mediante la remissione di querela.

In sintesi i militari fanno il seguente ragionamento: se Elisa conosce l’autore del danneggiamento, che avrebbe dovuto risarcire il danno, ed ora rimette la querela dicendo di non conoscere chi sia stato, sta truffando l’assicurazione che dovrà pagarle i danni al posto di Anna.

Quindi elaborano un’informativa che perviene in Procura con tale ipotesi delittuosa.

Qualche tempo dopo, ad Elisa viene notificato un “Avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp”da parte del Pubblico Ministero in quanto la pubblica accusa aveva ipotizzato non più il reato di frode assicurativa, ma quello di favoreggiamento personale ex art. 378 codice penale.

L’accusa formulata era la seguente “perché dopo aver sporto denuncia – querela contro Anna che le aveva danneggiato gravemente l’autovettura Fiat 500 colpendola con dei sassi, aiutava la predetta responsabile del reato ad eludere le investigazioni della p.g. ed a sottrarsi alle ricerche di questa, presentandosi il giorno successivo presso il Commissariato di PS e fornendo una versione diversa da quella iniziale denunciando in particolare che il danneggiamento era stato commesso da ignoti anziché dalla ragazza”.

È un’accusa comunque e tocca difendersi, ma qui il primo paradosso: nell’atto notificato ad Elisa, persona offesa dal reato di favoreggiamento viene indicata dalla Procura proprio Anna.

Detto in parole povere: Anna indagata per il delitto di danneggiamento e che viene aiutata da Elisa diventa, non si sa a quale titolo, parte offesa in tale procedimento.

Inizia pertanto il processo. Il Giudice legge per la prima volta quanto nel suo fascicolo, sgrana gli occhi ed esclama pubblicamente: “Queste cose non dovrebbero mai comparire su questa cattedra”.

Manca comunque la prova della notifica alla “parte offesa”.

A questo punto, non più un paradosso, ma una stranezza!

Il difensore di Elisa fa osservare l’impossibilità della notifica alla parte offesa in quanto nel decreto di citazione a giudizio compare un’omonima di Anna, che ha dieci anni in più ed abita in un comune diverso.

Insorge il Pubblico Ministero, ma la difesa porta evidenze da cui si evince chiaramente l’errata individuazione della persona offesa e quindi il processo dovrebbe rifarsi per nullità del decreto. Il Giudice guarda il difensore e afferma che si tratta di un errore solo formale (anche chi non frequenta le aule di tribunale capisce che invece è sostanziale) ma la difesa, intuendo lo sguardo del Giudice, nulla eccepisce e aderisce solamente ad una rinnovazione della notifica alla c.d. parte offesa. L’udienza viene aggiornata.

Passa qualche mese ed Elisa chiama il suo avvocato.

Le hanno notificato un decreto di citazione a giudizio in quanto parte offesa nel procedimento che vede Anna imputata del delitto ex artt. 81 cpv, 635, 2 comma n.1 c. (in relazione all’art.625 n.7 c.p.) in quanto “lanciando delle pietre contro l’autovettura Fiat 500 di proprietà di Elisa, nonché rigandole le fiancate ed il cofano anteriore, ne danneggiava, deteriorandola, la carrozzeria. Con l’aggravante di aver commesso il danneggiamento su bene esposto alla pubblica fede.”

Parte offesa ora, per lo stesso fatto, è Elisa. La difesa a questo punto pensa che il fascicolo sia finito presso altro sostituto procuratore ed invece è sempre lo stesso che ha firmato entrambi i decreti.

Ora quindi sono in piedi due processi: uno per favoreggiamento - si badi che il danneggiamento ipotizzato prevede la procedibilità d’ufficio e quindi nessun effetto sortisce la remissione di querela- l’altro un danneggiamento, con uno scambio di ruoli tra danneggiato e danneggiante.

A questo punto, i due processi sullo stesso fatto pendono nello stesso grado di giudizio e sarebbe paradossale, al di là delle posizioni, non riunirli.

La richiesta è stata formulata e rigettata dal Giudice.

Quindi i due processi viaggiano ora su due binari paralleli.

Dott. Savino Guarino

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