Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni private, oltre a ribadire i principi stabiliti dalle norme di legge definendone in certi casi le linee interpretative, detta alcune regole di condotta che l’investigatore è tenuto ad osservare e definisce quali siano i contenuti obbligatori per l’atto di incarico (Mandato):
gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dati, ma possono attivarsi solo su conferimento di un mandato firmato dal soggetto titolare di un diritto da far valere e/o difendere in sede giudiziaria, oppure dal legale difensore in caso di investigazioni difensive.
Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, l’investigatore privato è tenuto a formulare concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigilia costantemente sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite.
L’investigatore privato non può conservare i dati personali trattati ed acquisiti nell’arco delle attività investigative per un periodo superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto.
Viene inoltre specificato che “La sola pendenza del procedimento al quale l’investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell’investigatore privato”.
Per maggiore chiarezza, il Codice di deontologia ha previsto che una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l’eventuale conservazione temporanea di materiale investigativo, a i soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato.
Il mandato professionale quindi, diviene un documento estremamente importante: dalla sua corretta compilazione dipendono i limiti e la legittimità dell’operato dell’investigatore.
Esso deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi necessari a garantire la correttezza dell’indagine e dei trattamenti dei dati personali; devono essere chiaramente indicati:
il diritto che si intende far valere e/o difendere in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione. Un investigatore serio e professionale ricercherà solamente le informazioni pertinenti all’oggetto delle indagini e compatibili con questi due elementi, inoltre non accetterà incarichi che non siano adeguatamente giustificati da un fondato sospetto o dalla riscontrata violazione di un diritto del mandante.
L’investigatore privato dovrà, poi, prestare particolare attenzione a compilare il rapporto finale solamente con le informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto gli elementi indicati dal mandante, pena la non utilizzabilità del risultato dell’indagine.
Il termine ragionevole entro cui l’indagine deve essere conclusa, in modo da scongiurare il rischio di attività indiscriminatamente prolungate.
Luca D’Agostini
Comentarios