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Immagine del redattoreAvv. Nicola Massafra

La Diffamazione a mezzo stampa e on-line

Nel reato di diffamazione il bene tutelato è la reputazione del soggetto leso. La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall’art. 595 c.p. e include sia l’onore in senso oggettivo, sia l’onore in senso soggettivo: il primo inteso come la stima della quale l’individuo gode nella comunità in cui vive e opera, come il patrimonio morale riconosciutogli dai consociati o come il senso della dignità personale nell’opinione di altri; il secondo inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso. Inoltre, è indiscusso che nel concetto di reputazione rientra il decoro professionale, da intendersi come l’immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo.

La reputazione di una persona consiste, pertanto, nella proiezione verso l’esterno dell’insieme dei suoi valori che le vengono riconosciuti dal corpo sociale e concerne non solo le qualità morali ma qualsiasi ambito e aspetto in cui si esplica la vita umana e l’attività economica, culturale, politica e sociale.

Oggetto di tutela è l'onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, sempre tenendo conto del particolare contesto storico.

La diffamazione può attenere anche al buon nome commerciale di un soggetto.

Le modalità̀ espressive devono quindi essere proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione e non tradursi mai in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, si trasformino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

La diffamazione a mezzo stampa costituisce una forma aggravata (o elemento costitutivo di un reato speciale secondo parte della dottrina) del reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del codice penale. Nella sostanza se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la norma prevede la pena più severa della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. La ratio di questa aggravante sta nel fatto che il mezzo di comunicazione usato importa una maggior divulgazione dell'addebito disonorante e, quindi, determina necessariamente un maggior danno.

Nel nostro ordinamento, sono considerate stampe o stampati, secondo quanto previsto dall’art. 1 della l. 47/1948, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, essendo del tutto indifferente che si tratti di stampa periodica o episodica, legale o clandestina.

Con l’avvento delle nuove tecnologie il reato di diffamazione, in questa forma aggravata, deve essere analizzato anche in collegamento con la diffusione tipica delle riviste on line, dei social network e persino dello “stato” dei sistemi di messagistica istantanea. È infatti proprio di questi giorni la pubblicazione di una sentenza della Cassazione penale (33219/2021) che ha confermato la condanna per diffamazione di chi aveva pubblicato sul suo “stato” di WhatsApp dei contenuti lesivi della reputazione di una donna in quanto lo “stato” è visionabile da tutti i contatti presenti nella rubrica ovvero da chiunque possieda il numero di cellulare dell’utente che ha postato il predetto “stato”.

Insomma il parametro di perseguibilità penale di alcune condotte diffamatorie si è allargato ad una serie di condotte prima non ipotizzabili.

Altro tema rilevante è quello del ruolo delle piattaforme sociali, come ad esempio Facebook, in materia di cancellazione dei discorsi d’odio (c.d. Hate speech), di blocco degli utenti, di cyberbullismo e, in particolare, di responsabilità per diffamazione per commenti postati da terzi.

Creare un commento al fine di pubblicarlo sulla bacheca di un social network significa infatti imprimere al suddetto messaggio una possibilità di diffusione potenzialmente capace di ledere la reputazione in maniera esponenziale, poiché in grado di raggiungere un numero indeterminato di utenti iscritti alla piattaforma. Pertanto se tale commento integra i requisiti dell’affermazione diffamatoria ex art. 595 c.p., deve ritenersi realizzato il reato di diffamazione aggravato.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare come i social network, ed in particolare Facebook, non possono essere considerati come siti privati, in quanto non solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l'accesso, ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. In sostanza, la pubblicazione di una fotografia o di un testo su Facebook implica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito pubblico.

Quindi la diffusione, sulla bacheca del proprio profilo Facebook, di un messaggio lesivo della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità, contemplata nel comma 3 dell'art. 595 c.p..

È importante considerare che in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Cass. Pen. 8898/2021). Allo stesso modo integra il reato la pubblicazione su Facebook di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici

Sulla valutazione del trattamento sanzionatorio in casi di diffamazione su Facebook occorre tuttavia chiarire che la Cassazione ritiene che la sussistenza del reato di diffamazione aggravata non legittima la pena detentiva, applicabile solo come extrema ratio (Cass. pen. 33495/2019)

Ma andiamo con ordine e ritorniamo alla tradizionale diffamazione a mezzo stampa posta in essere su di un giornale. Con riferimento alla tipicità delle condotte di diffamazione a mezzo stampa, il reato può realizzarsi anche per effetto dell’efficacia e della suggestione del solo titolo rispetto al testo, specie quando il titolo travisi ed amplifichi un testo veritiero.

Per individuare il contenuto diffamatorio dell'informazione occorre valutare non solo il testo letterale dell'articolo pubblicato, ma anche il complesso dell'informazione rappresentato dal testo, dalla sua interpretazione, dalle immagini che l'accompagnano, dai titoli e sottotitoli, dal modo di presentazione e da ogni altro elemento utile. È infatti necessario tenere conto della possibilità, per il lettore medio, sulla base di tutti gli elementi contenuti nella pubblicazione, senza effettivi sforzi o particolare capacità, di comprendere la reale offensività della pubblicazione. In particolare, ogni contenuto diffamatorio può essere escluso quando, anche con una mera una progressione visiva, che percorre una sequenza che va dal titolo, al testo dell'articolo, comprensiva di tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (oltre all'immagine, occhiello, sottotitolo e didascalia), il "lettore medio" è in grado di rendersi conto della carica offensiva o meno della pubblicazione (Cass. pen. n. 10967/2019).

Ma anche la notizia pubblicata in forma dubitativa può ledere la reputazione altrui. Infatti le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, possono convincere il lettore che il fatto adombrato corrisponde al vero.

Inoltre in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, l.47/1948, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata.

In tema di diffamazione a mezzo stampa riveste particolare importanza anche l’art. 57 c.p. (reati commessi col mezzo della stampa periodica) per il quale, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

La giurisprudenza ha escluso tale tipo di responsabilità ove il direttore responsabile, che notoriamente è titolare di una mera posizione di garanzia, dimostri che ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia.

Recentemente la Suprema Corte ha tuttavia precisato che sussiste comunque la responsabilità a titolo di colpa ex art. 57 cod. pen. del direttore responsabile di un periodico per non aver svolto i dovuti controlli al fine di evitare che venisse dolosamente lesa la reputazione di un terzo, attraverso la pubblicazione della fotografia di questi correlata alla notizia non veritiera della condanna per associazione di tipo mafioso. (Cass. pen. 71/2020).

L’obbligo di controllo incombe solo sul direttore responsabile, con la conseguenza che non ha alcuna rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, che questi conferisca tali funzioni di controllo al redattore capo delle edizioni decentrate, perché il suo potere-dovere di controllo non può essere delegato ad altri, né il suo omesso controllo può essere giustificato da difficoltà organizzative.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la disciplina contenuta nella legge sulla stampa è applicabile anche in caso di articoli pubblicati su testate "on-line", in quanto non cambia la provenienza e la finalità dell'informazione, ma solo il mezzo di diffusione, con l'ulteriore considerazione che, in caso di diffusione di una notizia su una testata "on-line", la capacità divulgativa, e contestualmente anche la potenzialità lesiva dell'articolo pubblicato, sono maggiori con ovvie conseguenze in tema di risarcimento del danno.

Sempre in tema di nuove tecnologie è invece da escludersi qualsiasi responsabilità ex art. 57 c.p. per i coordinatori e amministratori dei blog e dei forum su Internet. Infatti l’art. 57 c.p. è applicabile, come visto nel precedente capoverso, alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook), salvo che sussistano elementi che dimostrino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria (Cass. pen. 7220/2021).

La diffusione delle notizie on line ha reso necessario anche affrontare il tema della giurisdizione italiana nel caso di pubblicazione predisposte all’estero e di quale sia il giudice territorialmente competente.

Prima del “on line” i temi affrontati erano infatti relegati alle problematiche collegate alle diverse edizioni di carta stampata ovvero all’uso del mezzo radio televisivo. Infatti nel caso di periodico a diffusione nazionale, corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato. Invece nel caso di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive, l'art. 30, L. 6.8.1990, n. 223 dispone, al quarto comma, che una particolare competenza territoriale sussista con riferimento al foro di residenza della parte lesa.

Con riferimento alla diffamazione on line con mezzi diversi dalle vere e proprie testate giornalistiche telematiche, la Corte di Cassazione ha affermato che la diffamazione posta in essere mediante internet è punibile in forza dell'art. 595, terzo comma, poiché esso, riferendosi all'offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, comprende anche il mezzo telematico. Di più: in forza dell'art. 6, secondo comma del codice penale (Reati commessi nel territorio dello Stato), che statuisce la teoria dell'ubiquità, il giudice italiano può conoscere di un fatto reato tanto se sul territorio nazionale si sia verificata la condotta, tanto se si sia verificato solo l'evento. In base a tale principio, la competenza per la diffamazione posta in essere mediante internet appartiene al giudice italiano, poiché l'evento, inteso come percezione del messaggio diffamatorio, si verifica in Italia.

Nella sostanza la diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, essendo ormai Internet un potente mezzo di comunicazione di massa, con il quale possono essere diffuse le proprie opinioni, oggetto dei diritti di cronaca e di critica tutelati dall’art. 21 della Costituzione e riconosciuti non solo a coloro che svolgono attività giornalistica, ma a qualunque cittadino.

Tuttavia è bene ribadire che nel concetto di stampa però non rientrano tutti i mezzi di comunicazione diffusi tramite internet ma ne sono esclusi i nuovi mezzi destinati a essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network. Tali mezzi di comunicazioni, in quanto non registrati come una testata giornalistica (sia essa cartacea o on-line), possono essere oggetto di sequestro preventivo nel caso di diffamazione a mezzo stampa, non potendo godere delle garanzie costituzionali a tutela della manifestazione del pensiero.

Proprio in tal senso si è pronunciata recentemente la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al sequestro del sito internet www.iene.mediaset.it, sostenendo che in tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito web di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cass. pen., 20644/2021).

Sempre con riferimento alle particolarità della diffusione on-line occorre tenere presente che la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare anche il problema della diffusione delle mail. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che integra il reato di diffamazione aggravato la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari (Cass. pen. 29221/2021).

Altro tema di particolare rilevanza, nel caso della diffamazione on-line, è poter individuare il responsabile della condotta. I c.d. “leoni da tastiera” sono spesso nascosti dietro pseudonimi o falsi account che rendono sempre più difficile l’identificazione del colpevole.

La Giurisprudenza, in questo caso, ammette ai fini dell’identificazione dell'autore gli accertamenti sull'indirizzo IP utilizzato.

È proprio con riferimento a questo problema che spesso il comune soggetto leso del reato diffamazione si trova in difficoltà in quanto non riuscirà da solo ad individuare (il soggetto attivo) il colpevole.

Sul punto si renderà necessario farsi aiutare da tecnici specializzati che possano individuare l’autore del reato. In alternativa al malcapitato non resterà che denunciare l’episodio, rubricando la denuncia “contro ignoti”, nella speranza che la procura inquirente riesca ad individuare effettivamente il colpevole.

Certamente tale scelta costringe il soggetto leso a scegliere inizialmente la via dell’azione penale invece che, come a volte potrebbe essere preferibile, agire direttamente in via civile per ottenere il risarcimento del danno.

Altro tema innovativo è quello relativo alla diffamazione tramite l’uso di “Hyperlink” all’interno di un articolo on-line. La Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso del gestore di un portale di notizie on-line ed ha affermato la neutralità del collegamento ipertestuale dal punto di vista contenutistico (sent. n. 11257/2019), in tal modo precludendo alle autorità nazionali di formulare addebiti, sia in sede civile che penale, a carico dell’autore del link.

Si è prima accennato alla possibilità di agire per il risarcimento del danno subito in via civilistica. In questo caso il problema principale, una volta provata la condotta diffamatoria, è quantificare il danno subito.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. (Cass. civ. n. 8861/2021).

La prova del danno non patrimoniale può quindi essere fornita con ricorso al fatto notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.

Oltre al danno determinato dalla lesione della propria reputazione, quale principale bene leso dalla diffamazione, si aggiunge il danno alla identità personale ex art. 2 della Costituzione. Ogni individuo ha infatti il diritto di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico. L’identità personale, quindi, attiene alla proiezione del sé nel sociale. Alla base della sua violazione non vi è alcuna offesa, ma solo una distorta rappresentazione della personalità, dei suoi tratti e dei comportamenti che la caratterizzano.

Il Presidente del Tribunale di Milano ha trasmesso a tutti i magistrati le Tabelle per il danno da diffamazione a mezzo stampa elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. L’Osservatorio ha analizzato i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa utilizzati dalla giurisprudenza ed ha così enucleato i criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno.

Precisa l’Osservatorio che questi sono i parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta per la liquidazione del danno:

1) notorietà del diffamante;

2) carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;

3) natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta);

4) condotte reiterate, campagne stampa;

5) collocazione dell’articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dell’articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica;

6) intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione (se vi sia animus diffamandi, se il dolo sia eventuale);

7) mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell’ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca “territorio” di vita e relazione del danneggiato);

8) risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente);

9) natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno;

10) reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale);

11) limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome);

12) ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;

13) rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi;

14) pubblicazione della sentenza.

Il Tribunale ha quindi individuato cinque tipologie di diffamazione e per ogni tipologia ha associato una forbice di valore entro cui inserire il danno liquidabile.

Il quinto caso, relativo alle diffamazioni di eccezionale gravità, prevede un danno liquidabile in importo superiore ad euro cinquantamila.

Tale modesto valore del risarcimento, se considerato applicabile al caso più grave, deve leggersi in linea con la recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (EDU), investita in ordine alla legittimità di una sentenza della Corte Suprema portoghese. La Corte ha evidenziato che una condanna di risarcimento danni per diffamazione sproporzionata ed eccessiva, in assenza di motivi convincenti ancorati alle circostanze accertate, viola l’articolo 10 (libertà di espressione) in quanto ha un effetto raggelante sulla libertà di espressione e di stampa. Secondo la Corte EDU la sentenza della Corte Suprema portoghese costituiva una “ingerenza” nell’esercizio della libertà di espressione seppure lecita e volta a tutelare la reputazione ed i diritti altrui. Tuttavia, anche di fronte ad un inadempimento al dovere di agire in conformità con i principi del “giornalismo responsabile”, l’ammontare accordato a titolo di risarcimento del danno non deve essere eccessivo rispetto all’intensità del livello di danno alla reputazione subito dal diffamato, atteso che diversamente la condanna assume un “effetto raggelante” sulla libertà di espressione e di stampa.

La stampa nella sostanza svolge un ruolo essenziale in una società democratica ma non deve oltrepassare determinati limiti, in particolare per quanto riguarda la reputazione e i diritti altrui, così come occorre impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via riservata. Ciò detto è comunque suo dovere impartire – in modo coerente con i propri obblighi e responsabilità – informazioni e idee su tutte le questioni di interesse pubblico. La tutela offerta dal citato articolo 10 ai giornalisti in relazione a servizi di informazione su temi di interesse generale è subordinata alla condizione che agiscano in buona fede al fine di fornire informazioni accurate e affidabili secondo i principi del giornalismo responsabile.


Avv. Nicola Massafra

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