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Il processo mediatico e il diritto all’oblio

L’espressione processo mediatico evoca quella patologia della rappresentazione di eventi criminosi da parte dei mass media ed in particolare dei media televisivi, nel mettere in piedi percorsi para processuali di esaltazione ed esasperazione delle notizie di cronaca, nera soprattutto, mirati ad individuare una responsabilità delittuosa in capo ad un soggetto.

Ovunque la gente confonde ciò che vede in tv, ciò che legge sui social o sui giornali con la verità processuale che scaturisce, invece, dai giudizi formulati seguendo le regole del diritto (processuale) e non necessariamente corrisponde alla verità in senso assoluto.

Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei diritti, se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale.

Il processo mediatico, nei suoi effetti distorsivi, può interferire nel processo giuridico facendo venir meno il diritto costituzionalmente garantito ad un processo equo.

In primo luogo, l’impianto accusatorio del processo mediatico mira a trovare colpevoli a tutti i costi facendo venir meno il principio della presunzione di innocenza, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, quando la colpevolezza dell’imputato non è stata ancora accertata.

Ed infatti la maggior parte degli articoli di cronaca giudiziaria tendono a favorire le tesi dell’accusa oppure sono di stampo colpevolista, piuttosto che dare spazio ad un’impronta innocentista o ad un’indagine serie ed approfondita.

Il processo mediatico coinvolge due tipologie di informazione: una più popolare che avviene nei talk show ove più che ad indagini si assiste a testimonianze ed interviste di scarso spessore e poi una più seria che trova il suo fondamento nella cronaca giudiziaria fornita dai mezzi di informazione attendibili come telegiornali, quotidiani o giornali che raggiungono, però, un numero minore di lettori e spettatori.

Si deve tenere in considerazione, poi, che tendenzialmente una persona si schiera a favore dell’impianto accusatorio sostenuto dagli inquirenti e che la maggior parte delle informazioni e delle prove viene raccolta nella fase delle indagini preliminari. In Italia si aggiunga il fatto che i processi sono tendenzialmente lunghi ed ecco che il processo mediatico arriva sempre prima ad una sentenza rispetto al processo giudiziario.

L’opinione pubblica presta più attenzione alla fase delle indagini piuttosto che alla fase del dibattimento ed è proprio in quella fase che nascono i colpevoli e gli innocenti.

La conseguenza di queste campagne colpevolistiche è che i diritti della personalità (diritto alla reputazione, diritto all’immagine, al nome e all’onore) vengono compromessi in nome di altri diritti come quello di cronaca ma più in generale del diritto alla libertà di informazione.

Inoltre il processo mediatico e il forte condizionamento che esercita sull’opinione pubblica può, talvolta, far venir meno il principio della terzietà del Giudice.

Emblematico è il caso nel delitto di Perugia, della studentessa inglese Meredith Kercher, del Giudice di secondo grado Claudio Pratillo Hellman che dopo aver assolto i due principali imputati per non aver commesso il fatto, Raffaele Sollecito ed Amanda Knox, ha subito insulti e il linciaggio mediatico. Si è visto costretto a causa anche del clima ostile dei suoi colleghi ad abbandonare la magistratura.

Il condizionamento nei confronti dei giudici può avvenire anche a livello inconscio poiché chi deve esaminare i fatti, gli atti e le prove del processo potrebbe avvalorare le tesi dell’accusa essendo suggestionato dalle ricostruzioni e dai teoremi accusatori proposti dai media e finendo per interpretare gli elementi a sua disposizione in maniera distorta.

Il forte condizionamento e o pressione esercitata dai media avviene anche nei confronti dei testimoni che possono essere chiamati a deporre anche dopo diversi anni dai fatti e i quali posso lasciarsi influenzare da quanto hanno visto e sentito in televisione o da quanto hanno letto dai giornali creando una vera e propria degenerazione delle prove testimoniali.

Da non tralasciare, poi, il fenomeno delle intercettazioni telefoniche e ambientali che ha sicuramente un effetto distorsivo della vicenda. Alcune intercettazioni considerate importanti dai giornalisti e dagli editori potrebbero non essere prese in considerazione da parte del pubblico ministero o da parte della difesa.

In questo contesto non possiamo più parlare di processo e di giustizia ma è più corretto parlare di populismo giudiziario. Non può esistere un giusto processo mediatico perché viene condotto sulla base di elementi di parte, condotto da interessi di audience e poiché non è in mano ad esperti del settore.

A seguito di un processo mediatico l’immagine degli indagati, imputati o delle persone informate sui fatti assume contorni non definiti e tende a mescolarsi.

La maggior parte delle volte riabilitare l’immagine di un imputato che sia stato assolto è assai complicato.

Oggi su internet e sui social è diventato sempre più facile reperire notizie o informazioni sulle persone sottoposte ad indagini attraverso i motori di ricerca ed i collegamenti ipertestuali.

In questo contesto si comprende come sia indispensabile il diritto all’oblio.

Il diritto all'oblio si colloca, quindi, nel quadro dei diritti della personalità come una particolare forma di garanzia connaturata al diritto alla riservatezza e si distingue dal diritto all'identità personale che può essere definito come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell’attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l’interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.

L’oblio è un diritto che va oltre la tutela della privacy e solo da poco ha trovato legittimazione nell’ordinamento nazionale ed europeo.

Nasce come frutto di elaborazioni dottrinarie, giurisprudenziali (In Italia assumono rilevanza alcune decisioni della Corte di Cassazione come Cass., 9/4/1998, n. 3679; Cass., 25/6/2004, n. 11864; Cass., 05/04/2012, n. 5525; Cass. 26/06/2013, n. 16111; Cass. 24/06/2016, n. 13161) e principalmente delle Autorità Garanti europee. È da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato.

Diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico.

Come fondamento normativo del diritto all'oblio, il Codice della Privacy prevede che il trattamento non sia legittimo qualora i dati siano conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati (art. 11 d.lgs. n. 196/2003).

Lo stesso interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).

Nonostante il diritto all’oblio sia stato riconosciuto sia a livello europeo che a livello nazionale, non è direttamente applicato poiché la rimozione delle informazioni lesive negli archivi dei giornali, dei blog, dei forum e dei motori di ricerca soprattutto non è espressamente prevista dalla sentenza pronunciata nelle aule del Tribunale a favore dell’imputato ma viene, invece, richiesta dallo stesso in altra sede.

È auspicabile che si prenda atto di tale problema e che le sentenze possano prevedere automaticamente tale diritto come ulteriore fonte di garanzia.

Bisogna ricordare che comunque aldilà delle sentenze l’etica giornalistica, nel T.U. dei doveri del giornalista, prevede che lo stesso: a) rispetti il diritto all’identità personale ed eviti di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali; b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuti anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato (…); c) consideri che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisca di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari.

È vero che nella realtà le cose sono molto differenti e che quando un processo mediatico viene ampliamente trattato all’interno dei salotti televisivi le informazioni restano nello scenario collettivo per molto tempo ma è anche vero che i giornalisti dovrebbero rettificare le notizie che risultino inesatte e riparare agli eventuali errori. Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista.

Se da una parte il diritto all’oblio tende ad essere garantito anche alla luce dei nuovi sistemi di garanzia dall’altra parte è difficilmente applicabile in presenza di alcune condizioni e su un piano pratico.

L’attuale contesto di rapporti tra giustizia penale e informazione giudiziaria è caratterizzato da un profondo disequilibrio che nasce dalla difficoltà di bilanciare esigenze divergenti.

Nonostante le numerose pronunce della Corte EDU e del Consiglio d’Europa che sottolineano il doveroso rispetto della presunzione di innocenza il diritto alla libertà di espressione e il diritto di cronaca sembrano maggiormente salvaguardati.

Avv. Gianluca Bocchino

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