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IL REDDITO DELLA FAMIGLIA NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Nel panorama del Diritto, il negozio giuridico matrimoniale rappresenta uno degli spunti di studio e di approfondimento più interessanti che sia dato incontrare.

Questo perché mai come nell'accordo matrimoniale si assiste a una confusione del piano personalissimo e sentimentale, con quello economico patrimoniale.

Ed è proprio il termine giuridico – confusione – quello che meglio di ogni altro riassume, anche nell'altro suo significato di uso comune, l'atmosfera che respira la coppia coniugale sia all'atto della stipula del Matrimonio, sia all'atto del successivo, e ormai sempre più frequente, momento della separazione.

In altre parole possiamo ben dire che, sin dal momento iniziale, compagno quasi insostituibile della progettualità è l'innamoramento, che cela e trasforma il reale valore delle singole persone della coppia, sostituendo alla realtà, il sogno della proiezione, ed è questa la forza ed insieme l'estrema debolezza, del “sentimento” che si rende pubblico, con il contratto di matrimonio.

Un punto di forza per l'ovvia considerazione che, come accade per tutti i desideri dell'essere umano, nulla e nessuno saranno in grado di "contrastare" il miracolo dell'innamoramento, nel suo momento progettuale, con la conseguenza che per quanto in crisi il Matrimonio rappresenti, ancora oggi, un "fine" cui tendere per la stragrande maggioranza.

Un punto di debolezza perché, nel momento dell'esaurimento dell’energia centripeta progettuale, all’atto della dichiarazione di crisi, la coppia assaporerà una delusione ed un rancore unici, assistendo, attonita, al "cambiamento" del partner che non verrà compreso.

In ogni caso sin troppo spesso, nello studiare il corso della vita matrimoniale si rilevano tutta una serie di scelte – sull’intestazione di beni materiali – che ove fossero state fatte con gli occhi della ragione, apparirebbero da subito, quantomeno, "sconsiderate”! Basti pensare a quelle scelte un po' folli, che si concretizzano nell'intestare all'amata, o all'amato, tutto il proprio patrimonio (magari per una semplice intestazioni di comodo) o a quelle, non meno "assurde", che si condividono con la moglie, quando questa "lasci l'impiego lavorativo” per dedicarsi interamente, alla vita familiare ed ai figli.

Nessuno, fuori dalla dinamica affettiva di coppia, sarebbe così folle da pregiudicare l'autonomia dell'altro, come accade nelle coppie nelle quali si "decide" che sia solo uno dei due a dedicarsi al "nido" comune ed ai piccoli!

Tutto questo, condizionerà pesantemente lo scenario che gli stessi protagonisti vivranno, poi, al momento in cui si troveranno coinvolti in una dinamica centrifuga dal legame, con i conseguenti e purtroppo tardivi “pentimenti”.

È quindi evidente come, nelle dinamiche di natura economica della vita di una coppia matrimoniale, si effettuino tutta una serie di scelte, che appaiono "condivisibili" solo con il permanere di una progettualità comune, mentre diventano improvvisamente "insopportabili" quando il legame effettivo evolva in una crisi, che poi induca la separazione.

Per altro v'è da dire come la genesi dell'evento separativo sia molto spesso un evento legato alla naturale evoluzione e modifica di uno dei due partner, in forza di un suo “successivo” (spesso insondabile) momento evolutivo personale, verso un nuovo punto di equilibrio, che non può più comprendere l'altro partner.

Eventi così sono riconducibili ad esempio alla vita scomparsa di un genitore, alla perdita di un lavoro o alla promozione o un trasferimento: si tratta quindi di eventi ai quali non si è mai in grado di sottrarsi ma che, mutando alcune delle più importanti prospettive della percezione della realtà individuale, mutano l’intero contesto della vita familiare, che non si percepisce più come funzionale ma, come un peso!

Questo accade nella maggior parte dei casi e solo in quel preciso momento appaiono, in tutta la loro evidenza, la gravità delle conseguenze delle precedenti "scelte di natura economico patrimoniale" sino ad allora effettuate, pensando ad un vivere comune, senza limiti temporali.

Ciò che appariva valido ed indiscutibile – ed anzi molto spesso "sacro" – in un contesto “funzionale e progettuale” del vivere matrimoniale diviene, al contrario, un onere inaccettabile nel momento della crisi che porterà poi alla soluzione della vita comune.

Dal “pathos” dell'amore, si passa alla “tragedia” della separazione – il fil rouge dell'accettabilità di questa – nella maggior parte dei casi, è l'aspetto della dimensione “patrimoniale personale” dei singoli, perché è su di quell'equilibrio che si potrà, prima immaginare e poi, ricostruire, una nuova vita!

A ben vedere dunque, il carico delle delusioni e dei rancori, che senza eccezioni accompagnano il termine della "proiezione condivisa" diventerà il detonatore e poi il combustibile stesso che alimenta le guerre divorzili, sino a quando non si troverà una soluzione dell'aspetto economico, legato al potersi immaginare e riprogettare come individuo.

Il compito che ogni magistrato deve affrontare, sin dalla prima udienza è un compito che rasenta l’impossibile: con i Provvedimenti provvisori ed urgenti – che sono il primo atto giurisdizionale del Processo della crisi della famiglia – si dovranno regolare e armonizzare, il meglio che sia possibile, tutti gli oneri economici che permangono a gravare sulle spalle di quello tra i coniugi che sia più forte, economicamente parlando!

Compito difficile ed ingrato, perché, nella realtà non v'è nulla, di meno univoco e condiviso, delle Regole per la corretta interpretazione dei Modelli reddituali, che le parti hanno l’onere di allegare in giudizio, sin dal primo momento, per consentire al giudice della separazione di compiere quell’attenta analisi delle singole redditività dei due della coppia, in modo da pervenire a ragion veduta alla corretta determinazione della misura degli assegni previsti dalla Legge, in favore dei figli e di quello, tra i coniugi, che abbia una minor disponibilità economica!

Lo sforzo degli studiosi del Diritto di famiglia è stato quello di individuare quali siano i “canoni processuali” per la lettura dei modelli reddituali dei due coniugi.

I soli Modelli Reddituali infatti costituiscono, ancora oggi, la base dell'indagine che verrà effettuata al momento dell'udienza Presidenziale per determinare gli oneri economici in modo - provvisorio ed urgente - ma, nella realtà, esprimono solo dei “dati numerici” ad uso e consumo della Pubblica Amministrazione, per la diversissima peculiare operazione della individuazione della base reddituale, sulla quale poi calcolare l’imposizione fiscale.

È quindi evidente come l’intero impianto dei Modelli Reddituali non sia nato con lo scopo di “collaborare” con un giudice, per consentirgli di esaminare lo stato di ricchezza (o meno) di una famiglia, prova ne è il fatto che, posta la loro tassazione alla fonte, tutti i redditi che godono di questo tipo di regime fiscale, per legge, non vengono indicati nel modello dei redditi, ma il relativo frutto (già tassato) resterà nella disponibilità del beneficiario, mentre al contrario, esistono molti oneri pluriennali per spese familiari che – non essendo deducibili fiscalmente – non trovano diritto di cittadinanza nel modello Unico e quindi restano sconosciuti al Giudice.

Quali possano essere i dati da utilizzare per stimare il “complessivo danaro” che circoli in una famiglia, ed a chi si debba attribuire la paternità di questo flusso – così da consentire una distribuzione equilibrata degli oneri post separazione tra moglie e marito – resta un interrogativo al quale dare una risposta.

Questo è il motivo che ha portato gli studiosi di questi temi a salutare con soddisfazione il contenuto delle ultime Sentenze, emesse alla fine dell'estate 2020, dal Consiglio di Stato in Seduta Plenaria che hanno definito e risolto le incertezze sino ad allora esistenti in tema di “Diritto di accesso ai dati fiscali dell'altro coniuge”.

Ma vediamo meglio, nello specifico, a quali quesiti sia stata data soluzione.

L’accesso ai documenti conservati dall’Agenzia delle Entrate nella Sezione Archivio dei Rapporti Finanziari è divenuto, finalmente possibile con la presentazione di una “Istanza di accesso” formulata in via diretta dal coniuge richiedente in capo all’altro, ai sensi degli art.li 22 e seguenti della legge 241/90.

Dopo una lunga serie di Sentenze contrastanti è stata, finalmente, superata e definita ogni diversa precedente interpretazione giurisprudenziale. L’avversa tesi immaginava tale richiesta – sempre svolta da un coniuge nei confronti dell’altro e tesa a conoscere nella sua interezza la documentazione riferibile a quest’ultimo ed esistente nell’archivio dei rapporti finanziari – subordinata alla “previa autorizzazione” del giudice del processo civile di separazione o di divorzio, come soggetto “necessario” per compiere una opera di bilanciamento tra il diritto all’accesso e quello della Privacy.

In buona sostanza ritardando e sottoponendo, uno specifico Diritto della parte coinvolta in un procedimento separativo o divorzile, ad essere formalizzato con un iter formativo complesso, che prevedeva la richiesta di una autorizzazione, assolutamente non prevista dalla norma.

L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le proprie Sentenze nr. 19, 20 e 21 pubblicate il 25 settembre 2020 da ultimo depositate, definisce – nel senso più favorevole al richiedente – l'intera questione, superando ogni contrasto giurisprudenziale, in tema di legittima diretta esperibilità del diritto allo “accesso alle banche dati” da parte di un coniuge, circa i redditi dell'altro.

Nell’esaminare le specifiche questioni devolute ai giudici dell'Adunanza Plenaria dobbiamo ricordare come queste fossero:

a) se i documenti reddituali (dichiarazioni dei redditi e certificazioni reddituali) patrimoniali (contratti di locazione immobiliare a terzi) finanziari (gli atti i dati e le informazioni contenuti nell'Archivio dell'Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti ed atti “accessibili” ai sensi della normativa specifica.

b) In caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l'accesso agli atti amministrativi (L.241/1990) e le norme processuali civilistiche previste per l'acquisizione dei documenti amministrativi al processo (ordine di esibizione richiesta di informazioni alla PA, oltre alla ricerca telematica nei procedimenti di famiglia come prevista dagli art. 492 bis del codice di rito civile e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del medesimo codice).

c) In particolare se il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della L. 241/90, fosse esercitabile “indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria” previste per il processo civile o concorrendo con le stesse o diversamente.

d) se la previsione di determinati “metodi di acquisizione” in funzione probatoria dei documenti detenuti dalla PA - escluda o precluda - l'azionabilità del rimedio dell'accesso ai medesimi, secondo la disciplina generale della Legge 241/90.

e) ove fosse stata riconosciuta l'accessibilità degli atti, detenuti dalla Agenzia delle Entrate (specificati nell'elenco sub lettera “a”) quale fosse la modalità consentita dell'accesso: la sola visione, l'estrazione di copia o l'acquisizione in via telematica.

In buona sostanza, il massimo organo della Giustizia Amministrativa ha affrontato l'intero panorama delle questioni che costituivano il corollario dell'esercizio del Diritto all'Accesso alle banche dati del fisco, da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, nel corso di una controversia familiare.

Il tema centrale di tali controversie è costituito, infatti, dalla “ricostruzione del patrimonio e del reddito di entrambi i coniugi”: da tale ricostruzione dipende la determinazione – nella misura più equa possibile – degli “assegni” disposti dall'autorità giudiziaria, in favore delle parti più deboli nei processi della crisi di famiglia.

Nel definire – superando ogni possibile futuro ulteriore contrasto interpretativo, in questa materia – il Giudice Amministrativo ha deciso per il sostanziale accoglimento del Diritto della parte e quindi del “coniuge”, ad operare un pieno accesso agli atti e a tutti i documenti detenuti dalla Agenzia delle Entrate, così rispondendo alle questioni.

a) Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici della Amministrazione finanziaria contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo previsto ed autorizzato ai sensi degli art. 22 e seguenti della L. 241/90.

b) L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione dell'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi previsti dalle norme del codice di rito civile.

c) L'accesso difensivo di cui sopra può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori degli articoli 155 sexies disp. Att, e 492 del codice processuale civile, nonché più in generale dalla previsione dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.

d) L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali patrimoniali e finanziari presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante l'estrazione di copia, seguendo le modalità telematiche in materia di amministrazione digitale.

Concludendo per imbastire una difesa o per presentare una richiesta di “separazione o divorzio” tale facoltà potrà, dunque, essere esercitata in via preventiva rispetto alla fase giudiziale e consentirà quindi la conoscenza anticipata di elementi che potranno portare a “definizioni concordate” - prima di ora - semplicemente inimmaginabili.

Avv. Giorgio Vaccaro

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