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La sentenza cavallo

Nel 2016, seguito di un’informativa elaborata da un Nucleo dei Carabinieri Forestali, una Direzione Distrettuale Antimafia chiede ed ottiene dal Giudice per le Indagini Preliminari della sede, l’autorizzazione a procedere ad intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti di un imprenditore, amministratore unico di un Centro di Trasferenza di rifiuti, per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

L’attività di captazione consentì alla Procura della Repubblica di elaborare diversi capi di imputazione, tra cui diversi asseriti episodi di corruttela derivanti esclusivamente dalle interpretazioni date alle conversazioni intercettare.

Pertanto, i vari episodi cristallizzati nei capi di imputazione vennero inviati, per competenza territoriale, ad altre cinque Procure, che attivarono le indagini sul prodotto audio a loro inviato.

Una di queste, basandosi esclusivamente sul prodotto captativo, chiese ed ottenne dal proprio Giudice per le Indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su un episodio che riguardava la dazione di un’autovettura ad un avvocato che svolgeva anche il compito di capo ufficio legale di un comune del Circondario, in cambio di un intervento dello stesso nei confronti del funzionario comunale che aveva irrogato sanzioni nei confronti della società, che, stando ai rilevamenti non aveva adempiuto ad alcune prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto.

Le istanze difensive, documentali, invece hanno dimostrato chel’imprenditore aveva sì acquistato l’autovettura in favore del legale, ma solo perché godeva di uno sconto particolare in quanto cliente della concessionaria,ed era stato da costui rimborsato delle spese sostenute; ed inoltre le sanzioni erano state già tutte contestate dall’azienda.

Dopo varie fasi, quella Procura chiede la fissazione dell’Udienza Preliminare, questa volta trasformando la corruzione, nel reato di abuso d’ufficio in concorso, ex art. 323, 110 c.p..

Questo si ripete solo sulla scorta delle intercettazioni effettuate dalla DDA.

Nel mentre si esauriva la fase delle Indagini preliminari, interviene la c.d. “Sentenza Cavallo”, e cioè la Sentenza 2 gennaio 2020, n. 51 Cass. SS:UU..

Tale sentenza, in sintesi, operando sull’uso processuale delle intercettazioni e superando il principio della connessione tra gli stessi, ha posto il veto di utilizzabilità delle stesse se non per i reati contemplati dall’art. 266 c.p.p. (Limiti di ammissibilità).

L’articolo in questione contempla la possibilità di ricorrere al particolare strumento investigativo solo quando si procede per i seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;

f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;

f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Quindi, ad esempio, se in passato, nel corso delle intercettazioni disposte per il reato di omicidio, emergeva la configurazione di un comportamento che integrasse il reato di violenza privata, il Pubblico Ministero otteneva, anche senza ulteriori riscontri, il processo e la conseguente condanna, solo sulla base delle intercettazioni., a seguito della autorevole pronuncia, oggi non sarà più possibile.

Ovviamente molti processi già avviati hanno subito un trauma o lo subiranno.

Molti reati accertati solo tramite intercettazioni disposte per reati di cui sopra, dovranno essere ovviamente archiviati per la non utilizzabilità delle intercettazioni.

Così come avvenuto neo corso di una delle udienze, in sede di Udienza preliminare, per il caso esposto in apertura.

Il rappresentante dell’ Ufficio del Pubblico Ministero ha dovuto esso stesso prendere atto del nuovo, innovativo, indirizzo giurisprudenziale, chiedendo per tale capo di imputazione che il Giudice emetta sentenza di non luogo a procedere.


Dott. Savino Guarino

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