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LE TRUFFE ON LINE, COMPRESE QUELLE “ROMANTICHE”

Sul web oggi si può trovare davvero di tutto: l’auto nuova, l’ultima moda in fatto di abbigliamento, ma anche la donna o l’uomo dei propri sogni.

Non sempre, però, ciò che ci rivela la rete, è realtà.

I Giudici, di merito e di legittimità, evidenziano che la vendita on line è fondata sull’affidamento del compratore all’offerta del venditore.

Ne deriva che il compratore non può vedere fisicamente la merce che acquista e si affida integralmente alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore.

L’art. 640 c.p. recita: “Chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno…”

Proprio tale caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto a un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso; sotto un profilo oggettivo, gli artifizi e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell’annuncio unito alla descrizione del bene, nella descrizione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buone fede dell’acquirente e a trarre in inganno il medesimo.

La Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza n. 45115/2019 ha fissato i termini e i presupposti del reato di truffa realizzato attraverso la rete e in particolare attraverso specifici siti e-commerce.

Integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata.

Tale reato è caratterizzato dall’aver indicato un “prezzo conveniente” di vendita sul web e un falso luogo di residenza del venditore; tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, costituisce sintomo della presenza del dolo iniziale del reato che si ravvisa nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on line.

L’autore del reato, in un caso specifico, aveva messo in vendita un bene e aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all’acquirente e provvedendo, dopo la transazione, a far cancellare il proprio “account” dal predetto sito in modo da ostacolare la sua identificazione.

La Cassazione ha ribadito, in altra sentenza n. 48987/2019, che la truffa contrattuale realizzata tramite la vendita on line di beni, il cui pagamento sia stato eseguito tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo dove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma.

Tale pronuncia individua il Giudice competente per territorio e presso il quale si celebrerà il processo in sede penale e/o civile.

La navigazione su internet crea molte tentazioni a livello materiale, facendo luccicare ciò che spesso non è reale.

Gli algoritmi mettono e nudo le nostre passioni, i nostri desideri; i banner sfavillanti ci inducono al “clic”. Questo spesso accade anche dal punto di vista emotivo e degli affetti.

È, infatti, sempre più frequente il rischio di cadere in un raggiro romantico on line che è uno stile di truffa avanzata, spesso condotto da gruppi criminali internazionali tramite siti di appuntamento o social network.

Il truffatore, in tali fattispecie, ha l’obiettivo di guadagnare la fiducia della vittima per ottenere somme di denaro sotto la finta richiesta di un prestito o di un regalo e/o di un aiuto per una situazione di emergenza.

La truffa inizia con un contatto on line in cui la vittima è ignara del fatto che il profilo con cui chatta sia falso.

La comunicazione è intensa e frequente e via via sempre più intima, tanto da stabilire nella vittima una relazione di fiducia che può durare settimane e anche mesi, in cui quest’ultima finisce per innamorarsi al punto da concedere esibizioni erotiche in chat che vengono osservate da uno o più sconosciuti.

Le truffe on line, tuttavia, non sono sempre compiute da organizzazioni criminali, generalmente si tratta di privati cittadini che con qualche inserzione o qualche sito improvvisato riescono ad attrarre centinaia di acquirenti in poco tempo.

È importante denunciare sempre l’accaduto - se non denunciamo noi, non potrà farlo nessun altro al posto nostro - affinché il truffatore non rimanga impunito e non continui a derubare altre persone alla ricerca di buoni affari a basso costo.

A fronte della generica e spesso ingiustificata sfiducia nei rimedi di giustizia, se si sono prese sin dall’inizio opportune precauzioni (come quelle di conservare tutta la documentazione e cioè le mail, gli estratti conto attestanti il pagamento, comunicazioni inviate dal venditore, ecc.) un ricorso per decreto ingiuntivo può consentire di recuperare le somme in tempi rapidi e costi contenuti.

Nei casi penalmente rilevanti si deve effettuare una querela anche allo scopo di contribuire alla prevenzione e alla repressione di reati.

Avvocato Stefania Carusi


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