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Romance Scam – profili non solo giuridici della truffa che corre sul web

Il rapido sviluppo delle tecnologie di comunicazione e l’accesso alla rete con livelli di connessione sempre più avanzata e veloce ha consentito la possibilità di trasferire sul web buona parte dell’umana attività, anche sotto il profilo relazionale.

Negli ultimi venti anni si è assistito alla creazione di nuovi spazi virtuali di socializzazione, caratterizzati da un’estrema liquidità, che hanno affiancato e in qualche modo soppiantato il tradizionale modo di relazionarsi e socializzare e così si sono sviluppate nuove modalità di instaurare relazioni sentimentali.

La comunicazione a distanza, attraverso il filtro della rete, garantisce una speciale forma di anonimato impossibile in una relazione vis à vis e, per questo suo aspetto, offre il vantaggio di ridurre l’esposizione al giudizio sociale e attenuare le conseguenze intime di un rifiuto.

L’utente della rete può, poi, creare un proprio profilo, un’identità vera e propria, mutarla e adattarla sia per ciò che riguarda l’aspetto fisico che la personalità, alla ricerca di un’apparenza che sia di gradimento per altri utenti e di conseguenza alimentare e aumentare le relazioni, con un ritorno anche in termini di gratificazioni immediate.

Sotto tale profilo è sufficiente pensare al meccanismo psicologico connesso ai “like” o alle altre forme di approvazione immediata che si possono riscuotere sui social network e come, oltre a generare gratificazione facilmente fruibile, aumentino l’interdipendenza tra l’utente e la piattaforma sociale. Tutto ciò senza considerare i vantaggi rappresentati dal fatto che le relazioni in rete si adattano a chi ha poco tempo libero, con considerevoli aiuti sotto il profilo della comunicazione.

Primo tra tutti quello di poter prendere una pausa o allungare il tempo di una risposta, con possibilità di adeguarla anche sotto un profilo emotivo, utilizzando strumenti che si sostituiscono e a volte ampliano la comunicazione verbale.

Basti pensare agli emoticons, cuoricini, sorrisi e abbracci spediti in men che non si dica, con la specifica funzione di trasmettere e provocare emozioni o alla condivisione, con la medesima finalità, di foto e video. Sotto questo profilo strettamente relazionale, la comunicazione sentimentale a distanza ha una sua ulteriore peculiarità soprattutto per quanto riguarda i siti specializzati.

L’utente ha infatti la possibilità di accedere ai così detti “perfect matches”che immediatamente, sfruttando una serie di algoritmi, sono in grado di abbinare i profili sulla base di caratteristiche di ricerca che valutano interessi e valori comuni, la vicinanza e i desiderata che ciascuno proietta sulla figura del partner ideale.

Secondo Forbes, solo negli Stati Uniti ci sono 2.500 siti di incontri online, e ogni anno vengono lanciati circa 1.000 nuovi siti di dating.

Si stima inoltre che ci siano quasi 8.000 siti di incontri in tutto il mondo, dai più noti a quelli più piccoli e settoriali.

Un sondaggio di Statista, un noto portale di statistiche online, ricerche di mercato e business intelligence, ha rivelato che il 24% delle persone usa i siti di incontri alla ricerca di un appuntamento con il potenziale partner, il 43% per trovare amici e l’84% per cercare relazioni. Inoltre, il 30% di chi usa siti di incontri online ha un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 16% guadagna tra i 30.000 e i 74.999 dollari all’anno.

Simili statistiche sono replicate anche in altri mercati occidentali, lasciando intendere che, in fondo, quasi tutti i single hanno provato almeno una volta un sito di dating online (http://www.comunicoon.it/incontri-online-4-statistiche-che-forse-non-conoscete/).

Questo stato di cose, rappresentato dalla continua e incessante rivoluzione (si pensi al susseguirsi della popolarità dei social network nel tempo) nei rapporti sociali, relazionali e sentimentali apportata dalle nuove tecnologie, che consentono una differente e sotto alcuni versi più pregna modalità di interazione, ha creato una nuova forma di cyber criminalità.

Ecco allora l’affacciarsi di online romance scams, catfishing, forme di crimini e di devianze,attuate e realizzate a livello virtuale attraverso la creazione di falsi profili nei social media o nei siti web per incontri per intessere relazioni con il solo scopo di trarne profitto in danno dei malcapitati.

Non esistono statistiche ufficiali del fenomeno nel nostro Paese, anche se la sensibilità verso questo tipo di crimini sta aumentando sia per l’impatto sociale sia per quello economico. Nei paesi anglosassoni la percezione della pericolosità sociale è, invece, da anni più alta e dati e rilevazioni con siti dedicati sono molto più abbondanti.

Negli Stati Uniti le prime statistiche risalgono al 2008 e stimavano che in media le vittime di truffe sentimentali via web avessero perso oltre 3000 dollari a testa (National Consumers League, 2008).

Molto ben strutturato è il sito dell’ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) ricco di dati anche sull’incidenza dell’aumento del fenomeno e con statistiche aggiornate mese per mese (https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/dating-romance).

L’Australia appare essere un Paese molto colpito dalle romance scams se proprio stando ai dati dell’ACCC nel solo mese di dicembre 2020 sono stati segnalati 238 casi, con perdite economiche di 1.722.466 dollari australiani, pari a più di un milione di euro.

A fronte del crescere dell’attività criminosa legata a tale tipo di truffe, numerosi governi hanno sentito la necessità di mettere in guardia i cittadini con comunicazioni istituzionali mirate e la creazione di centri di assistenza (oltre alla già citata ACCC si confronti l’attività della polizia svizzera https://www.skppsc.ch/it/temi/internet/romance-scam-italiano/).

Forniti alcuni elementi in ordine alla genesi del fenomeno che risiede nello svilupparsi della tecnologia dell’informazione, che ha consentito una traslazione della “truffa romantica” dal rapporto strettamente personale ad uno informatico e su più larga scala, per quel poco che ci può competere è interessante capire quali siano i meccanismi che l’autore della truffa utilizza per adescare la propria vittima.

L’attività del criminale si basa innanzitutto sulla creazione di un profilo fittizio da pubblicare su un social network o su un sito di incontri cui vengono associate immagini appartenenti a un’altra persona, ignara dell’attività dell’autore del raggiro.

Le foto, immancabilmente scaricate dal web, rappresentano in genere immagini di persone particolarmente affascinanti, quali giovani militari, sportivi o modelle.

La creazione del profilo è completata con testi e descrizioni della personalità che vanno da storie di vita, interessi e soprattutto valori.

Una volta che l’agente criminale riesce ad entrare in contatto con una potenziale vittima si avvia una prima fase, cosiddetta di “grooming”, che dura in genere 6-8 mesi. In questa fase il truffatore stabilisce con la vittima un rapporto di fiducia, di sintonia basato su interessi e valori condivisi, con frasi sempre più affettuose e intime e in poco tempo arriva a dichiarazioni estremamente passionali.

Il truffatore adotta una relazionalità fondata su un’estrema empatia con il preciso scopo di far credere che con la vittima ci sia la condivisione della medesima idea della vita e proprio approfittando di questo coinvolgimento emotivo l’autore del raggiro in poco tempo arriva a dichiarare il proprio amore al o alla malcapitata.

A questo punto la trappola inizia a chiudersi e il truffatore prospetta la possibilità di un incontro nella vita reale, incontro che sarà sempre e immancabilmente rinviato con il pretesto di urgenze o situazione tanto pericolose quanto coinvolgenti sotto il profilo emozionale, che diventano l’occasione per richiedere al raggirato somme di danaro proprio per poter far fronte alle urgenze prospettate.

Quanto al profilo dei truffati, nell’articolo Le “online romance scam” (truffe sentimentali via internet) pubblicato su Rassegna Italiana di Criminologia n.2/2020 viene riferito che “in uno studio (Buchanan & Whitty, 2014) un’elevata tendenza ad avere credenze romantiche e un’elevata tendenza all’idealizzazione delle relazioni predicono un più alto rischio di essere vittime di online romance scams, mentre altri fattori psicologici non hanno un effetto significativo (tendenza alla solitudine, estroversione, amabilità, nevroticismo e sensation seeking).

Risulta, inoltre, che le vittime di sesso femminile, con più elevati livelli di nevroticismo, apertura mentale e tendenza alla solitudine esperiscono un livello più elevato di stress emotivo conseguente alla scoperta dello scam (Buchanan &Whitty, 2014).

In un altro studio invece si osserva che le persone a maggior rischio di essere vittimizzate sono di sesso femminile, di mezza età, con un livello elevato di istruzione, con più elevati tratti personologici di sensation seeking, impulsività, affidabilità e predisposizione alla dipendenza e con minori tratti di amabilità (Whitty, 2018).

La repressione di tale tipo di reati non è semplice sia perché spesso gli “scammers” agiscono da altri paesi, sia perché non di rado le vittime, soprattutto nel caso in cui il raggiro sia di moderata entità, preferiscono non affrontare la vergogna sociale della denuncia.

Il nostro ordinamento non prevede specifici strumenti per colpire gli autori delle truffe romantiche, essendo evidentemente già sufficienti quelli messi a disposizione del codice penale.

Il rilievo penale può essere rilevato già solo nella modalità con cui l’autore della truffa entra in contatto con le proprie vittime.

Infatti, la creazione di un falso profilo può integrare il reato di sostituzione di persone previsto e disciplinato dall’art. 494 il quale dispone “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito …”.

La finalità della norma è evidentemente quella di tutelare la fede pubblica e così nel caso delle truffe romantiche il semplice utilizzo di foto e dei dati identificativi di altre persone, permette la configurazione del reato in parola.

Del resto la giurisprudenza ha fornito una solida base a tale linea interpretativa dell’art. 494 c.p. ammettendo che il reato possa commettersi a mezzo internet, con l’attribuzione di false generalità al fine di indurre in errore altri utenti come nel caso di chi, utilizzi il nome o i dati di terzi per creare falsi profili social procurandosi i vantaggi che derivano dall’attribuzione di tale falsa identità ledendo in uno l’immagine della persona cui tale identità appartiene.

Così la Suprema Corte ha ravvisato l’integrazione del delitto di sostituzione di persona di cui all’ art. 494 c.p. nella condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole (si vedano ad esempio le sentenze della Cassazione Penale, Sez. V, 29 aprile2013, n. 18826 e 16 giugno 2014 n. 25774).

Quando la condotta dello “scammer” si completa per così dire nell’attuazione del proprio intento di trarre profitto facendosi consegnare danaro dalla vittima dopo averla conquistata e raggirata in uno, la fattispecie assume un nuovo ed ulteriore aspetto e configura gli estremi di cui all’art.640 c.p. e cioè gli elementi costitutivi del reato di truffa, ovvero quegli “artifici o raggiri, inducendo taluno in errore”, al fine di procurare “a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

In questo quadro normativo può essere “dunque” repressa non solo la truffa romantica in sé, ma anche l’attività preparatoria dello scammer ovvero la creazione di quei falsi profili necessari per attuare la truffa vera e propria.

Per concludere questo tentativo di inquadrare nel nostro ordinamento delle truffe romantiche on line, è necessario riferire la linea seguita dai Giudici di legittimità come emerge dalla pronuncia della seconda sezione penale della Suprema Corte del 06.06.2019, n. 25165.

Nell’arresto in parola, la Corte di Cassazione innanzitutto affronta il problema di stabilire se la menzogna riguardante i propri sentimenti amorosi, possa o menocostituire un artificio o raggiro rilevante ai fini della integrazione del reato di truffa.

La risposta positiva viene argomentata osservando come “in casi del genere la truffa non si apprezza per l'inganno riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sullapsiche del soggetto passivo”.

Ciò perché “la condotta del ricorrente era consistita non (solo) nel simulare sentimenti d'amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l'investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l'aspetto della verità ed a trarre in errore”.

In questa occasione, la Suprema Corte ha ribadito come l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto e che per costante giurisprudenza, accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario verificare l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore. Qualunque mezzo venga utilizzato, dunque, ogni volta che il criminale raggiunge lo scopo si configurerà il reato di truffa con evidente possibilità di reprimere le truffe romantiche on line a prescindere dalle modalità della loro esecuzione e liberando i Tribunali dalla prova dell’effettiva idoneità del mezzo utilizzato.

Ecco un esempio di come la giurisprudenza abbia risposto in modo pronto e coerente nei confronti di nuove realtà in cui i criminali amplificano le proprie attività grazie alla rapida evoluzione dei mezzi di comunicazione.

In considerazione di quanto avviene in altri paesi, sarebbe auspicabile un intervento di prevenzione attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno, che di certo ha trovato un humus favorevole nell’attuale situazione di contrazione della socialità causata dalla emergenza sanitaria.


Avvocato Gregorio Troilo

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