EDITORIALE
Il poeta e drammaturgo tedesco Johann Wolfgang von Goethe scrisse: “L’ambizione e la passione sono le ali delle grandi azioni”. Dato che a tutti Voi Avvocati che scrivete su questa rivista, la passione per il diritto non manca, così come al sottoscritto non difetta l’ambizione di Dimostrare la Vostra tesi mediante delle prove valide in sede giudiziaria, a questa testata giornalistica non resta che spiccare il volo.
D’altronde, a giudicare dai feed-back ricevuti, il successo di questa iniziativa editoriale è veramente impressionante. Io in qualità di editore, il direttore e la redazione intera ne siamo tutti felici e avvertiamo la responsabilità di fornirVi un prodotto di qualità, con l’ambizione di renderlo degno della Vostra lettura e della Vostra professionalità.
In questo secondo numero il tema trattato è “il processo penale e il processo mediatico”. Nelle pagine seguenti, con il contributo dell’intervista gentilmente concessa dall’Avv. Giuseppe Rossodivita e con il prezioso contributo di articoli scritti da alcuni avvocati, analizzeremo dal punto di vista giuridico, i problemi dei cosiddetti "processi paralleli". L’espressione è stata ampiamente utilizzata in entrambi i linguaggi giornalistico e giuridico, rappresentando oggi uno dei problemi giuridici globali più complessi e interessanti.
Media, scoop, gogna pubblica, processo equo: cerca l’intruso! Alla base della nostra analisi, il problema di fondo è il fatto che il lavoro svolto dalla stampa in relazione ad atti criminali coinciderà in molti aspetti con quello svolto dai tribunali. In effetti, entrambi indagano, ascoltano testimoni, esprimono giudizi e opinioni sulle prove e sulla partecipazione delle persone coinvolte. Ma gli effetti di questa esposizione mediatica comportano una serie di problematiche inerenti i diritti e le strategie della difesa, e danni spesso irreparabili alla reputazione e alla vita futura dell’imputato.
I media esercitano un'enorme influenza nella nostra società. Giornali, radio, televisioni e social media non solo diffondono informazioni, ma determinano anche quali siano gli argomenti di cui debbano parlare le persone. Molti processi ricevono un’estesa copertura mediatica, il che costituisce una sfida talvolta impari per gli imputati e gli avvocati difensori.
Nel Medioevo, le persone furono sottoposte a tutti i tipi di prove per dimostrare la loro innocenza, una di queste consisteva nel raccogliere una pietra dal fondo di una grande pentola piena di acqua bollente.
La colpa o l’innocenza sarebbero state provate a seconda che, dopo tre giorni, la loro pelle rimanesse bruciata e piena di vesciche (nel qual caso sarebbero risultate colpevoli) o guarita (in tal caso erano considerate innocenti).
E scoprire se una donna era una strega era piuttosto facile: era sufficiente gettarla in un fiume. Se galleggiava, era una strega e, se affondava, era innocente.
Nel 2020 ci piace pensare di aver sviluppato metodi un po’più civili nel sistema della giustizia penale. Ma il processo da parte dei media, pur se non ancorato alle tecniche medievali, purtroppo in taluni casi comprende in sé elementi da Santa Inquisizione, ignorando talvolta che il nostro sistema legislativo stabilisce quali prove e informazioni possono essere prese in considerazione durante un procedimento giudiziario, e soprattutto ha quale elemento cardine la presunzione di innocenza.
La copertura mediatica, per non parlare dei social media, consente all’opinione pubblica di assistere ad un processo, giudicare e condannare gli imputati, il tutto stando comodamente seduti sulla poltrona di casa.
Il problema di fondo è la collisione tra il diritto a un giusto processo da un lato e la libertà di stampa e l’interesse pubblico dall’altro.
L’interesse degli individui per i processi e la richiesta di un intervento repentino della magistratura non è un’esigenza creata dai mass-media nel XX secolo. Nell’antica Grecia, l’iscrizione nella pietra delle decisioni giudiziarie e la loro comunicazione ai cittadini attestano già il desiderio di rispondere all’imperativo della trasparenza della giustizia reso in nome della comunità. Per stabilire l'autorità dell’istituzione, era necessario fornire ai cittadini una comprensione del suo funzionamento e delle sue pratiche, per lavorare su un’accettabilità sociale della res judicata. Alcuni secoli dopo, sotto il regime della divina giustizia dell’Ancien Régime, i processi di regicidio (Jacques Clément, Ravaillac, Damiens) furono accompagnati da un’intensa produzione di immagini che disegnavano il ritratto diabolico dell'imputato, al fine di colpire l’immaginazione e l’opinione politica.
Nell’era dell’Illuminismo, le élite illuminate impegnate contro l’arbitrarietà reale e l’intolleranza religiosa compresero l’interesse di dare ampia copertura ai casi legali che avrebbero potuto sostenere la loro “causa”. Al tempo dell'affare Calas (1762), Voltaire, in assenza di una stampa di massa, sviluppò una strategia mediatica basata su pubblicazioni e corrispondenza, due vettori destinati a un circolo ristretto ma con le quali il filosofo sperava di interessare altre categorie di pubblico.
Durante il diciannovesimo secolo, la teatralizzazione dei processi fu rafforzata con l’emergere della stampa giudiziaria e dei suoi primi giornalisti d’inchiesta, i quali pubblicavano in prima pagina casi di cronaca ad alto impatto emozionale, al fine di evidenziare l’eroismo o la cattiveria umana. Con enfasi narrativa, l’aula del tribunale era descritta mettendo in scena duelli oratori tra avvocati, momenti divertenti o drammatici di ascolto di imputati, vittime e testimoni. Il pubblico manifestava di apprezzare la possibilità di esprimere le proprie sentenze in strada, al mercato e all’osteria.
Occorre ammettere, che l’Affare Dreyfus non sarebbe potuto emergere o rimbalzare senza l’esistenza di un ampio spazio fornito all’epoca dai giornali. Durante l’Affare Dreyfus, i giornali spinti da interessi politici e commerciali, contribuirono a formare due movimenti di opinioni contraddittorie. Nel 1894, fu la stampa che impose la figura del traditore e fece eco alla sua inconfutabile condanna; dal 1897, fu di nuovo lei a promuovere i sostenitori della revisione del processo e fornì loro lo spazio per presentare le prove e gli argomenti che avrebbero portato alla riabilitazione del capitano nel 1906. L’Affare Dreyfus non sarebbe potuto emergere senza l’interesse continuo della stampa, la quale divenne il principale vettore di idee e di opinioni, sia a monte che a valle del processo.
All’inizio del XX secolo, la diffusione della fotografia e dell’informazione filmata trasformò le rappresentazioni del processo e la percezione che i cittadini avevano della giustizia.
Quando scoppiò la guerra, l’aula del tribunale cessò di essere il santuario in cui si sviluppava il paziente lavoro di verità di fronte a una stampa rispettosa e discreta. L'istituzione giudiziaria risultò indebolita all'interno delle sue mura da una maggiore interferenza della sfera mediatica e dai cambiamenti nelle pratiche giornalistiche.
Alla fine della guerra, il processo contro alti membri nazisti, iniziato nel novembre 1945 a Norimberga, fu registrato dalle telecamere dell'American Office of Strategic Services (OSS): le immagini delle audizioni furono considerate prove nei procedimenti ma tale materiale fu fornito anche ai media per garantire l'eco del processo tra il pubblico. Idem durante il processo Eichmann, aperto a Gerusalemme nel 1961, le cui immagini furono riprese dalle televisioni di tutto il mondo. In questi casi, la diffusione mediatica era giustificata dall’esigenza di virtù educative di quel tipo di processi.
Casi simili a quelli legati alle vicende del secondo conflitto mondiale e dell’Olocausto si riscontrano negli attentati terroristici avvenuti in Europa negli ultimi anni. Nel nome di un’esigenza educativa, cosa accadrà quando nel 2021 si terranno le fasi finali del processo e le sentenze per gli attacchi terroristici avvenuti a Parigi a gennaio e novembre del 2015? In questi anni, nel nome di un’esigenza educativa, in Francia si è assistito ad una cruenta sfida volta dai media alle istituzioni giudiziarie francesi.
In questo contesto, caratterizzato dall’incrocio di fattori politici, economici, sociali, la prima domanda da porsi è quella relativa al posto della giustizia in una società soggetta alla dittatura dell’immagine, del momento e dell’emozione. In tale contesto, come può svolgersi il lavoro giudiziario, che consiste nell’analisi delle prove ottenute durante attività di investigazioni a volte lunghe e complesse? La seconda domanda da porsi è relativa al contenuto delle informazioni in materia giudiziaria. Si tratta di informare sull’opera della giustizia o di sostituire una giustizia il cui ritmo non è adatto al tempo dei media? Terza domanda: il “vero” processo è quello condotto dai media o dai tribunali? L’elemento determinante che sta alla base di tutta questa riflessione è una realtà tecnica e oggettiva. Questo è l’effetto, a volte devastante, dello strumento di comunicazione di massa costituito dai media, in particolare dai media audiovisivi. Rivolgersi a milioni di persone, soprattutto attraverso le immagini, dovrebbe implicare pesanti responsabilità per i giornalisti ma anche un principio di precauzione, ma purtroppo di sovente non è così! Pertanto, il problema non è tanto quello del processo penale, quanto quello del modo in cui i media riferiscono delle indagini della polizia e dei test peritali. È nella fase della copertura mediatica dell’istruzione del processo che si verifica lo scontro di ritmi e obiettivi, ed è in questa fase che la presunzione di innocenza viene infranta. Da quel momento in poi un’accusa viene spesso presentata come un’indicazione di pre-colpa, specialmente quando è accompagnata da detenzione preventiva. Infine, in questa fase dell’indagine giudiziaria, si verificano abusi come indagini giornalistiche parallele, purtroppo molte volte dettate da interessi politico-editoriali, che possono causare un danno irreparabile per coloro che sono ingiustamente implicati.
Il confronto tra processo penale e processo mediatico si può riassumere nello scontro di obiettivi esistente tra giustizia e media. La magistratura e la polizia giudiziaria lavorano nel tempo, all’interno di un rigoroso quadro procedurale, con l’obiettivo di Dimostrare la verità. Ciò crea giustamente anche vincoli di riservatezza. I media invece hanno un obiettivo a breve termine, operano in un ambiente di concorrenza che ignora i vincoli legali. L’obiettivo primario è quello di informare, di vendere copie di giornali o creare audience a tutti i costi. Il paradosso diviene che chi sa deve tacere, chi non sa vuole invece informare, ma con la conseguenza che le conclusioni dei media diventano certezze per l’opinione pubblica. Tutto è collegato a questa evoluzione sociale di “visto in TV” o “ascoltato alla radio” .La “verità” mediatica finisce per sostituire a poco a poco, nella mente di molti, il giudizio di un caso in udienza. La messa viene celebrata anche prima che il sacerdote entri in chiesa. I giornalisti hanno un’enorme responsabilità quando avanzano ipotesi incerte o riferiscono su un’indagine senza prove concrete sul caso, ma esigenze editoriali, politiche, economiche, di carriera, molto spesso attenuano tale senso di responsabilità.
Vi è poi un problema dei mezzi adoperati. Quelli della giustizia e della polizia giudiziaria sono coercitivi, di indagine classica o scientifica. Quelli della stampa possono consistere solo nell’uso di informazioni fuggite da un file di indagine. Oggi purtroppo il segreto dell’indagine è una fantasia del codice di procedura penale. C’è sempre un attore nella procedura che ha interesse a rivelare alcuni elementi del caso. Pertanto, o la stampa ottiene le sue informazioni da una fuga di informazioni della procura, o svolge un’inchiesta parallela a quella giudiziaria con il rischio di danneggiare l’operato degli investigatori.
Allora diviene lecito chiedersi: la verità ha lo stesso significato per i media come per la giustizia? In realtà, la verità dei media è spesso la verità per un giorno. La verità giudiziaria invece, dovrebbe essere sempre la verità. In nome del principio di equità e diritti umani, si dovrebbe affrontare seriamente tale problematica, evitare di istituire processi di fronte al pubblico senza che le garanzie di un processo equo siano soddisfatte, occorrerebbe arginare il frantoio dei media, in grado di distruggere (a volte erroneamente) la vita di un imputato in cambio di un buono scoop.
È tutta una questione di equilibrio. Non si tratta in alcun modo di ridurre la libertà di stampa, la libertà di comunicazione, il diritto all’informazione e il loro corollario di obbligo di trasparenza. Qui non si tratta di applicare quanto diceva Guy Béart: “ Il primo che dice la verità deve essere giustiziato!” Il giornalismo d’inchiesta è uno strumento necessario all’interno di una democrazia, ma è evidente che ad oggi la situazione non è soddisfacente per quanto riguarda i diritti fondamentali dell’imputato.
Le caratteristiche e le garanzie essenziali di un processo equo sono stabilite dall'articolo 6-1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata e ratificata da diverse decine di Stati, tra cui l’Italia. Ognuno ha il diritto a un processo equo da parte di un giudice indipendente e imparziale. Il giudice prende la sua decisione in conformità con la legge, dopo aver ascoltato ciascuna delle parti interessate. Senza entrare in troppi dettagli, è necessario ricordare le caratteristiche principali del “processo equo” per comprendere meglio la regressione che stiamo vivendo con il tribunale dei media di cui un'opinione pubblica è avida.
Al principio fondamentale di eguaglianza delle parti di fronte alla legge, sono correlati i principi di “contraddittorio” e rispetto dei diritti della difesa. Nel contesto di un procedimento penale, l’espressione “diritti della difesa” designa tutti i diritti riconosciuti alle persone perseguite o sospettate di un reato, in tutte le fasi del procedimento giudiziario: durante le indagini di polizia, l’istruzione, il processo e dopo il giudizio nel quadro dell’esecuzione delle sentenze. Questi diritti sono in particolare il diritto al rispetto della presunzione di innocenza, il diritto a farsi assistere da un avvocato dall’inizio del procedimento, il diritto a dibattiti contraddittori, il diritto di ricorrere, ecc.
Chiaramente il processo mediatico non soddisfa nessuno di questi diritti. Senza il minimo rispetto dei requisiti di un equo processo da parte del "tribunale dei media", torniamo a una forma di barbarie che può, di fronte all’opinione pubblica, marchiare un imputato con una “lettera scarlatta”. E tale marchio non sarà rimosso anche se la loro colpa non sarà poi riconosciuta dalla giustizia. Oggi, come possiamo considerare che le prove raccolte dai media siano eque nel significato delle caratteristiche e dei requisiti sopra ricordati?
Se ricapitoliamo quanto espresso in questo editoriale, ci accorgiamo che interessi economici e legami politici degli editori, fuga di informazioni da fascicoli che dovrebbero essere riservati, potere tecnico dei media in grado di raggiungere istantaneamente la totalità dell’opinione pubblica, ossessione giornalistica per lo scoop, fame vorace di scandalo da parte del pubblico, costituiscono gli ingredienti per una disgustosa bevanda: il cocktail della sopraffazione del processo mediatico rispetto a quello penale.
È vero che le soluzioni sono difficili da trovare, in quanto è assolutamente fuori discussione limitare la libertà di espressione e la libertà di stampa. A mio modesto avviso, secondo modalità che restano da determinare, sarebbe comunque necessario essere in grado di applicare anche al processo mediatico il livello dei requisiti e delle garanzie del processo equo".
Molto probabilmente non esiste una facile soluzione e potrebbe anche essere possibile che qualsiasi soluzione prospettata non sia risolutiva. Quel che è certo, è che né la dottrina né i sistemi normativi di nessun paese sono riusciti, ad oggi, a risolvere in modo soddisfacente questa situazione, sebbene vi sia consenso sul fatto che si tratti di una patologia giuridica particolarmente grave e che possa influenzare le basi stesse dello stato di diritto.
Ius est ars boni et aequi. “Il diritto è l’arte di ciò che è giusto ed equo”.(Celso)
Luca Leonardo D’Agostini
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